Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 30/03/2004 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2 . Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 |
Art. 3. Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attività finanziarie di [...] |
§ 38.10.271 - D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115. [1]
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
(G.U. 5 maggio 2004, n. 104)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Visto l'articolo 30, comma 1, della
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con
Visto il testo unico ed in particolare l'articolo 107 che disciplina l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonchè in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del testo unico, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
Visto l'articolo 114 del testo unico secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994,recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'articolo 106 del testo unico;
Visto l'articolo 23 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per:
a) «testo unico», il
b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico;
c) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico;
d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;
e) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della
1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;
2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
Art. 2. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della
1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della
2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV,indica:
a) le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
b) la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;
c) gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale.
3. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti:
a) copia dello statuto vigente della società;
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società che attesta l'esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie; la dichiarazione non è dovuta se l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva di tale attività;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della società di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l'avvenuto conferimento dell'incarico ad una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla società di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attività patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall'intermediario.
4. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il termine di cui al comma 4 è interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l'acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell'economia e delle finanze indica all'intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l'interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell'autorizzazione è prorogato di 30 giorni.
6. L'autorizzazione è revocata qualora si accerti che l'intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attività diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l'articolo 7 della
7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia perchè provveda alla relativa annotazione nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.
Art. 3. Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico.
1. Le disposizioni dell'articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attività finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:
a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione;
b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione operante in Italia;
c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell'organizzazione operante in Italia;
d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all'attività svolta in Italia.
[1] Abrogato dall'art. 28 del