§ 4.1.1000 - D.G.R. 12 maggio 1993, n. 2579 .
Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - art. 20. Norme e procedure per la concessione dell'autorizzazione regionale ad alienare o locare gli alloggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/05/1993
Numero:2579

§ 4.1.1000 - D.G.R. 12 maggio 1993, n. 2579 .

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - art. 20. Norme e procedure per la concessione dell'autorizzazione regionale ad alienare o locare gli alloggi di edilizia agevolata.

(B.U. 23 giugno 1993, n. 27.)

 

La Giunta regionale

Visto l'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il documento istruttorio proposto dall'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi concernente le norme e le procedure per la concessione dell'autorizzazione regionale alla alienazione o alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata;

Preso atto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente dell'Ufficio proponente;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera:

 

 

1) di approvare il documento istruttorio dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi, corredato dai pareri istruttori di cui all'art. 19 del Regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad emanare la normativa in esso contenuta;

b) ad annullare la propria precedente deliberazione 16 maggio 1989, n. 3453;

c) a pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di precisare che il presente provvedimento è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1993, n. 40.

 

 

Documento istruttorio

Il presente provvedimento disciplina in dettaglio i presupposti e le procedure necessari per ottenere l'autorizzazione regionale alla vendita o alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Con il suddetto articolo, infatti, sono state introdotte in merito alcune sostanziali modifiche, che necessitano, quindi, per la loro esatta applicazione, di una puntuale elaborazione a livello amministrativo, finalizzata sia a riordinare in modo organico tutta la materia alla luce delle nuove disposizioni sia a coordinare quest'ultime con il preesistente tessuto normativo.

In primo luogo è stato affrontato il problema interpretativo che sorge dalla lettura di quanto disposto dall'art. 20 - comma 1 - il quale impone un vincolo quinquennale di inalienabilità a tutti gli alloggi di edilizia agevolata, ma lascia dubbi circa la derogabilità o meno dello stesso.

In merito si è del parere che, nell'ambito del quinquennio, la vendita o la locazione di tali alloggi sia eccezionalmente possibile, ma debba essere sempre subordinata all'autorizzazione regionale, la quale potrà essere concessa solo in presenza di gravi e sopravvenuti motivi, che vengono poi dettagliatamente elencati.

Successivamente allo scadere di detto periodo gli alloggi saranno liberi da ogni vincolo, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'acquirente nel caso di mantenimento dell'agevolazione pubblica.

Tale interpretazione è sembrata più consona e più rispondente all'intendimento del legislatore, dell'altra, sostenuta da alcuni, secondo la quale nell'ambito del quinquennio la vendita o la locazione devono essere tassativamente vietate senza alcuna possibilità di deroga e solo dopo lo scadere di tale periodo può essere concessa l'autorizzazione regionale, esclusivamente per gravi e sopravvenuti motivi.

Quest'ultima tesi, infatti, è apparsa notevolmente restrittiva e, soprattutto, in palese contrasto sia con la precedente normativa di cui all'art. 12 della legge n. 1179/1965, tuttora vigente, sia con la volontà di liberalizzazione che emerge dalle abrogazioni operate all'art. 23 della stessa legge n. 179/1992.

Inoltre, si sarebbe venuta a creare l'assurda ed intollerabile conseguenza di un controllo sine die della Regione su tali alloggi, non essendo stabilito il limite massimo oltre il quale la vendita o la locazione sarebbero divenute effettivamente libere.

In secondo luogo si è ritenuto opportuno creare una particolare procedura per svincolare quegli alloggi costruiti o acquistati con leggi di finanziamento che prevedevano originariamente periodi più lunghi di inalienabilità e che, ora, sono stati uniformati sotto l'unico vincolo quinquennale stabilito dal citato art. 20.

I proprietari di tali alloggi devono infatti, richiedere, dopo lo scadere dei cinque anni e fino al compimento del precedente vincolo, il rilascio di un nulla-osta del dirigente dell'Ufficio, che avrà, quindi, una funzione totalmente liberatoria.

Per quanto concerne, poi, il possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'acquirente, si propone la seguente distinzione:

- è sempre richiesto per le vendite effettuate prima dello scadere del quinquennio, indipendentemente dal fatto che venga trasferita o meno l'agevolazione, al fine di sottolineare maggiormente l'eccezionalità della deroga concessa;

- successivamente allo scadere del vincolo, se ne ravvisa la necessità solo nel caso in cui venga materialmente acquisito il contributo pubblico da parte del soggetto che subentra nella proprietà dell'alloggio.

Infine, per quanto concerne le locazioni, si prevede una procedura dei tutto analoga alle vendite relativamente alla concessione dell'autorizzazione regionale, mentre si ritiene che non debba essere mai richiesto il possesso dei requisiti da parte del locatario, non operandosi di fatto alcuna modificazione nella sfera giuridica dei soggetti interessati.

Premesse, dunque, queste brevi considerazioni di carattere generale si propone, per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Regolamento interno della Giunta, il presente provvedimento concernente le norme e le procedure per concedere l'autorizzazione regionale a vendere o locare gli alloggi costruiti, acquistati o recuperati con contributo pubblico, in qualunque forma concesso:

1) Vendita degli alloggi di edilizia agevolata prima dello scadere del quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto o, per gli interventi di recupero, dall'ultimazione dei lavori.

Nell'ambito di vigenza del vincolo quinquennale, i proprietari degli alloggi di edilizia agevolata che intendano alienare la propria abitazione sono tenuti a richiedere l'autorizzazione regionale.

A) Condizioni.

Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora sussista una delle seguenti condizioni:

A1) Trasferimento di residenza in altro Comune per motivi di lavoro;

A2) Sopravvenuto disagio abitativo causato da sovraffollamento, che si determina qualora il rapporto numero componenti nucleo familiare - vani abitabili sia superiore ai seguenti standard:

- 2 vani abitabili per 1 o 2 persone;

- 3 vani abitabili per 3 persone;

- 4 vani abitabili per 4 o 5 persone;

- 5 vani abitabili per 6 persone ed oltre

(per vano abitabile si intende un ambiente o un locale che riceva aria o luce direttamente dall'esterno mediante finestra o altra apertura, e che abbia superficie netta non inferiore a mq. 9 ed altezza non inferiore a mt 2,70 o a quella minima stabilita dai regolamenti edilizi comunali. Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegni come bagni, anticamere, ripostigli, corridoi e cucine);

A3) Separazione legale tra i coniugi cointestatari dell'alloggio, sia nel caso che venga acquisita l'intera proprietà da uno dei suddetti, sia nel caso che, successivamente alla sentenza di separazione, gli stessi abbiano concordemente stabilito di vendere l'alloggio a terzi;

A4) Trasferimento della proprietà dell'alloggio, o quote parti di esso, da parte degli eredi legittimi del titolare deceduto, a favore di uno o più degli credi stessi o trasferimento dell'intera proprietà a favore di terzi;

A5) Sopravvenuti motivi di salute di uno dei componenti il nucleo familiare, di natura esclusivamente motoria, cardio-circolatoria o respiratoria, che non consentano più un uso adeguato dell'alloggio.

B) Domanda.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al seguente Ufficio ed indirizzo:

Per i richiedenti dei comuni in provincia di Perugia:

Alla Regione dell'Umbria - Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi - p.zza Partigiani, 1 - 06100 Perugia.

Per i richiedenti dei comuni in provincia di Terni:

Alla Regione dell'Umbria - Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi - via Saffi, 6 - 05100 Terni.

A tal fine può essere utilizzato lo schema allegato A) al presente atto. Unitamente alla richiesta deve essere inviata la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente punto A), nonché la copia dell'atto pubblico con il quale è stato a suo tempo effettuato l'acquisto o l'assegnazione dell'alloggio, ovvero l'attestato di ultimazione dei lavori, per gli interventi di ristrutturazione.

C) Documentazione.

La documentazione da allegare alla domanda, a comprova dell'esistenza di ciascuna delle condizioni indicate al precedente punto A), è la seguente:

C1) Dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, iscrizione alla Camera di Commercio o altra idonea certificazione per i lavoratori autonomi, nella quale sia indicato il nuovo comune sede di lavoro;

C2) Stato di famiglia e planimetria catastale dell'alloggio;

C3) Sentenza omologata di separazione;

C4) Certificato di morte del proprietario o comproprietario e copia della dichiarazione di successione degli eredi legittimi;

C5) Certificato della commissione di prima istanza con la quale si concede l'invalidità civile per i portatori di handicap motori, ovvero idonea certificazione, rilasciata dalla competente U.L.S.S., attestante l'impossibilità di fruire adeguatamente dell'alloggio a causa delle gravi deficienze respiratorie o cardio - circolatorie.

D) Rilascio autorizzazione.

L'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi verificata la regolarità della domanda inviata e della documentazione alla stessa allegata, predispone il provvedimento di autorizzazione ad alienare l'alloggio.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, la Giunta regionale rilascia l'autorizzazione ad alienare l'alloggio.

E) Requisiti acquirente.

Per le vendite effettuate nell'ambito del quinquennio, è sempre richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di legge da parte dell'acquirente, indipendentemente dal fatto che a quest'ultimo venga trasferita o meno l'agevolazione.

Ai fini dell'accertamento della loro sussistenza deve essere trasmessa, a cura del venditore, la documentazione, relativa all'acquirente, prevista al punto 5) - lettere b) e c) della Delib.G.R. 14 giugno 1991, n. 5610 e successive integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data del provvedimento regionale di autorizzazione alla vendita dell'alloggio e la documentazione prodotta deve recare tale riferimento.

F) Tasso di interesse sul mutuo agevolato a carico dell'acquirente.

Il mutuo sarà trasferito all'acquirente subentrante allo stesso tasso applicato al venditore.

G) Permanenza del vincolo.

Permane a carico dell'acquirente l'obbligo di abitare e di non vendere o locare l'alloggio per il periodo di tempo mancante al compimento del quinquennio.

H) Validità autorizzazione - rilascio attestato - stipula atto di compravendita.

L'autorizzazione ha validità di sei mesi dalla data del suo rilascio.

Pertanto, entro tale periodo, deve essere completata la procedura con l'invio della documentazione relativa all'acquirente, ai fini del rilascio dell'attestato regionale sul possesso dei requisiti soggettivi a suo favore. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'autorizzazione è da considerarsi scaduta.

I) Documentazione da trasmettere alla Regione dopo l'atto di compravendita.

Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di cui al precedente punto H) dovrà essere trasmessa alla Regione la seguente documentazione, pena la sospensione della erogazione dei contributi regionali:

- copia del contratto di compravendita;

- certificato di residenza dell'acquirente nell'alloggio acquistato o recuperato;

- certificato di residenza nel nuovo Comune di lavoro, per coloro che sono stati autorizzati a vendere adducendo la motivazione di cui al precedente punto A1).

2) Vendita degli alloggi di edilizia agevolata successivamente allo scadere del quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto o, per gli interventi di recupero, dall'ultimazione dei lavori.

Scaduto il vincolo quinquennale, non è più necessaria l'autorizzazione regionale alla vendita.

A) Alloggi originariamente già vincolati per un quinquennio.

Rimane a carico del venditore esclusivamente l'obbligo di vendere ad un soggetto in possesso dei requisiti di legge, solo nel caso che venga trasferito a quest'ultimo il contributo pubblico.

Per quanto concerne le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi si rimanda a quanto stabilito al precedente punto 1, lettera E).

Qualora, invece, non venga trasferita l'agevolazione, il venditore dovrà comunicare per iscritto la sua intenzione di vendere l'alloggio, allegando idonea documentazione rilasciata all'Istituto di credito dalla quale si evinca l'avvenuta anticipata estinzione del mutuo.

Successivamente alla stipula, dovrà essere inviata copia dell'atto di compravendita.

B) Alloggi originariamente vincolati per un periodo di tempo superiore al quinquennio.

Ai proprietari di tali alloggi verrà rilasciato dalla Regione apposito nulla-osta.

B1) Domanda.

La richiesta di rilascio del nulla-osta deve essere inoltrata ai medesimi indirizzi indicati al precedente punto 1, lettera B).

A tal fine può essere utilizzato lo schema allegato B) al presente atto.

B2) Documentazione.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto d'acquisto o di assegnazione dell'alloggio che si intende alienare, ovvero, per gli interventi di recupero, l'attestato di ultimazione dei lavori.

B3) Rilascio nulla-osta.

L'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi verifica la regolarità della domanda inviata e della documentazione alla stessa allegata.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, il dirigente dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi rilascia il nulla-osta ad alienare l'alloggio utilizzando lo schema di cui all'allegato C) al presente atto.

B4) Requisiti acquirente.

Il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti soggettivi di legge è richiesto esclusivamente nel caso in cui venga trasferito allo stesso il contributo già concesso al venditore.

Non è, quindi, richiesto nei seguenti casi:

- qualora si tratti di alloggi fruenti di contributi in conto interessi ed il relativo mutuo agevolato sia stato anticipatamente estinto dal venditore;

- qualora si tratti di alloggi che abbiano usufruito di contributi in conto capitale (Buoni casa).

Per quanto concerne le modalità di accertamento dei requisiti si rimanda a quanto stabilito al precedente punto 1 lettera E).

Nei casi in cui non venga trasferita l'agevolazione in conto interessi, alla richiesta di nulla-osta dovrà essere allegata idonea documentazione rilasciata dall'Istituto di credito attestante l'avvenuta anticipata estinzione del mutuo da parte del venditore.

B5) Tasso di interesse sul mutuo agevolato a carico dell'acquirente.

Il mutuo sarà trasferito all'acquirente subentrante allo stesso tasso applicato al venditore.

B6) Validità nulla-osta - rilascio attestato - stipula atto di compravendita.

Il nulla-osta ha una validità di sei mesi dalla data del suo rilascio.

Pertanto entro tale periodo dovrà essere trasmessa la documentazione dell'acquirente, per il rilascio dell'attestato regionale sul possesso dei requisiti soggettivi a suo favore. In caso di mancato rispetto di tale termine il nulla-osta è da considerarsi scaduto.

B7) Documentazione da trasmettere alla Regione dopo l'atto di compravendita.

Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di cui al precedente punto B6) dovrà essere trasmessa alla Regione copia del contratto di compravendita.

3) Locazione.

Anche la locazione degli alloggi di edilizia agevolata è subordinata alla concessione dell'autorizzazione regionale esclusivamente entro il quinquennio dalla data dell'atto pubblico di acquisto o di assegnazione dell'alloggio o, per gli interventi di recupero, dalla data di ultimazione dei lavori.

Per quanto concerne le condizioni che debbono sussistere ai fini della concessione della autorizzazione regionale si rimanda a quanto stabilito al precedente punto 1 lettera A).

A) Domanda.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata ai medesimi indirizzi indicati al precedente punto 1 lettera B).

A tale fine può essere utilizzato lo schema allegato A) al presente atto.

B) Documentazione.

Alla richiesta di locazione dovrà essere allegata la stessa documentazione prevista al precedente punto 1, lettera C).

C) Rilascio autorizzazione.

L'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi verificata la regolarità della domanda inviata e della documentazione alla stessa allegata, predispone il provvedimento di autorizzazione a locare l'alloggio.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, la Giunta regionale rilascia l'autorizzazione a locare l'alloggio.

D) Requisiti locatario.

Per il locatario non è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti al punto 5 - lettere b) e c) della Delib. G.R. 14 giugno 1991, n. 5610 e successive integrazioni.

E) Validità autorizzazione.

L'autorizzazione ha una validità di mesi sei dalla data del suo rilascio.

Entro tale data, pertanto, dovrà essere stipulato il contratto di locazione. In caso di mancato rispetto di tale termine l'autorizzazione è da considerarsi scaduta.

F) Ulteriore documentazione da trasmettere alla Regione.

Entro i sei mesi successivi alla scadenza di cui al precedente punto E) dovrà essere trasmesso il contratto di locazione.

G) Canone di locazione.

Il canone di locazione dovrà essere determinato sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune, ai sensi della legge n. 865/ 1971 e della legge n. 10/1977, per gli alloggi fruenti di contributo dello Stato o della Regione e sulla base della vigente normativa nazionale, per tutti gli altri.

Si precisa che il presente provvedimento è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1993, n. 40.

 

 

Allegato A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Regione dell'Umbria 

 

Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi 

 

P.zza Partigiani, n. 1 

 

PERUGIA 

 

 

Oggetto: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - art. 20. Richiesta autorizzazione alla vendita/locazione di un alloggio fruente  

di contributo pubblico. 

 

Il/La sottoscritt 

 

 

nato a 

 

 

il 

 

residente n. 

 

 

via/fraz./p.zza  

 

n. 

 

 

tel. 

 

proprietario di un alloggio sito 

 

in  

 

 

via/fraz./p.zza  

 

n. 

 

 

costruito/acquistato/ristrutturato con il contributo in conto 

 

di cui  

 

alla legge 

 

dalla Impresa/Cooperativa  

 

 

biennio 

 

 

CHIEDE 

 

di vendere/locare il suddetto alloggio ricorrendo una delle seguenti condizioni di cui alla D.G.R.  

 

n.  

 

del 

 

 

A1 - Trasferimento per motivi di lavoro 

 

A2 - Disagio abitativo 

 

A3 - Separazione legale 

(* vendita tra i coniugi) 

 

 

(* vendita a terzi) 

 

A4 - Successione 

(* vendita tra coeredi) 

 

 

(* vendita a terzi) 

 

A5 - Motivi di salute 

 

Allega i seguenti documenti: 

 

- fotocopia atto di acquisto ovvero attestato di ultimazione dei lavori; 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Regione dell'Umbria 

 

Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi 

 

P.zza Partigiani, n. 1 

 

PERUGIA 

 

 

Oggetto: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - art. 20. Richiesta rilascio nulla-osta per la vendita di un alloggio fruente di  

contributo pubblico. 

 

Il/La sottoscritt 

 

 

nato a 

 

 

il 

 

residente n. 

 

 

via/fraz./p.zza  

 

n. 

 

 

tel. 

 

proprietario di un alloggio sito 

 

in  

 

 

via/fraz./p.zza  

 

n. 

 

 

costruito/acquistato/recuperato con il contributo in conto 

 

di cui  

 

alla legge 

 

dalla Impresa/Cooperativa  

 

 

biennio 

 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del nulla-osta per la vendita del suddetto alloggio, previsto al punto 

 

della  

 

Delib.G.R. n. 

 

del 

 

, essendo già trascorsi cinque anni dalla data  

 

dell'acquisto/dell'ultimazione dei lavori, effettuato il 

 

 

Allega: 

- fotocopia dell'atto di acquisto; 

- fotocopia certificato ultimazione lavori. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C)

Nulla-osta per la vendita di alloggio fruente di contributo pubblico.

Il dirigente dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la Delib.G.R. n. 

 

del 

 

con la quale sono state fissate le norme e le procedure ai  

 

fini dell'autorizzazione regionale alla vendita o alla locazione degli alloggi costruiti, acquistati o recuperati con i  

contributi di edilizia agevolata in qualunque forma concessi; 

 

Vista la scheda istruttoria predisposta dal 

 

Settore dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi  

 

relativamente alla richiesta di nulla-osta presentata dal sig. 

 

; 

 

Preso atto che la richiesta è stata corredata della documentazione prevista e che sono state accertate tutte le condizioni  

necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione; 

 

AUTORIZZA 

 

il sig. 

 

a vendere l'alloggio/sito in 

 

 

 

costruito/acquistato/ristrutturato con il finanziamento in conto 

 

di cui alla legge 

 

 

Perugia, lì