§ 3.8.32 - L.R. 2 maggio 2007, n. 10.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego) - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:02/05/2007
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. n. 41/1998).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. n. 41/1998).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 5.  (Abrogazioni).


§ 3.8.32 - L.R. 2 maggio 2007, n. 10. [1]

Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego) - Soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro.

(B.U. 9 maggio 2007, n. 20).

 

Art. 1. (Soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro).

     1. L’Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti.

     2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall’Agenzia Umbria Lavoro, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. n. 41/1998).

     1. All’articolo 6, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 41/1998, così come modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: «, sul piano di attività dell’Agenzia Umbria Lavoro di cui all’articolo 9».

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. n. 41/1998).

     1. All’articolo 8, comma 4, della l.r. n. 41/1998, il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.

     2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Direttore dell’Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell’Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

 

     Art. 5. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il Titolo V «L’Agenzia per il lavoro» e l’art. 13, comma 2 della l.r. 41/1998;

     b) l’articolo 8, comma 3 della l.r. 11/2003.

     2. I riferimenti contenuti nella l.r. n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.