§ 3.8.18 - L.R. 18 dicembre 1998, n. 47.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 - Norme sul sistema formativo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:18/12/1998
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Il personale docente, già appartenente al contingente della formazione professionale, assegnato funzionalmente alle Province per lo svolgimento delle funzioni ad esse delegate ai sensi della [...]
Art. 2.  (Finanziamento delle funzioni delegate).


§ 3.8.18 - L.R. 18 dicembre 1998, n. 47.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 - Norme sul sistema formativo regionale.

(B.U. n. 77 del 23 dicembre 1998).

 

Art. 1.

     1. Il personale docente, già appartenente al contingente della formazione professionale, assegnato funzionalmente alle Province per lo svolgimento delle funzioni ad esse delegate ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, è trasferito nei ruoli delle amministrazioni provinciali.

     2. Il personale già appartenente al contingente regionale della formazione professionale assegnato funzionalmente alle ex Unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni è trasferito alle Aziende sanitarie regionali.

     3. La Giunta regionale provvede ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 secondo la ripartizione del personale fra gli enti destinatari come risultante alla data del 28 febbraio 1997.

     4. Contestualmente ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 i posti dell'organico regionale resisi vacanti sono soppressi.

 

     Art. 2. (Finanziamento delle funzioni delegate).

     1. L'apporto finanziario regionale agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento alla spesa per il personale, è definito nel contesto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. All'onere derivante dall'impegno di cui al comma 1 si fa fronte con stanziamento annuale disposto dalla legge di bilancio, sul capitolo 2995 così denominato: «Contributi alle Province di Perugia e Terni per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale».