§ 3.6.22 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 46.
Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:10/12/1998
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Tipologia delle sagre).
Art. 3.  (Disciplina comunale).
Art. 4.  (Istanze).
Art. 5.  (Spostamento di luogo e di data).
Art. 6.  (Sanzioni amministrative).
Art. 7.  (Norme transitorie).


§ 3.6.22 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 46. [1]

Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre.

(B.U. n. 75 del 16 dicembre 1998).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

     2. Agli effetti della presente legge per «sagre» si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

     3. La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art. 3, comma 6, lett. d) della legge n. 287/91, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima.

 

     Art. 2. (Tipologia delle sagre).

     1. Le manifestazioni, ai fini della presente legge, si distinguono nelle seguenti tipologie:

     A) sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone dello stesso;

     B) sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive.

 

     Art. 3. (Disciplina comunale).

     1. In attuazione della presente legge i Comuni stabiliscono le condizioni per il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei requisiti igienico- sanitari.

     2. I Comuni formulano il calendario delle sagre sentiti i promotori delle manifestazioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'U.M.P.L.I., previa analisi riconoscitiva in sede tecnica delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose, folcloristiche in genere, nonché delle sagre svoltesi nell'ultimo biennio.

     3. La disciplina comunale delle sagre:

     a) stabilisce, per la tipologia «A», i prodotti oggetto di somministrazione, con riferimento al grado di tipicità in rapporto al territorio;

     b) fissa le caratteristiche minime per l'attribuzione della qualifica della tipologia «B»;

     c) stabilisce eventuali limitazioni alla somministrazione dei prodotti;

     d) contiene i criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze di somministrazione di alimenti e bevande;

     e) fissa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.

     4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, le sagre, in ambito comunale, sono distribuite nel corso dell'anno in modo da evitare di norma la loro concomitanza e hanno un limite massimo di durata di dieci giorni consecutivi salvo quelle che per consolidata tradizione hanno una durata superiore.

 

     Art. 4. (Istanze).

     1. Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre devono essere inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno.

     2. Nelle istanze a pena di irricevibilità devono essere indicati:

     a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;

     b) generalità del presidente legale o rappresentante;

     c) generalità del soggetto iscritto al REC per la somministrazione, delegato dal legale rappresentante del soggetto promotore della sagra;

     d) area di svolgimento della sagra;

     e) strutture di servizio, quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri;

     f) numero di eventuali posteggi riservati per l'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 112.

     3. Le istanze devono inoltre contenere in allegato:

     a) relazione illustrativa della manifestazione da svolgere, del menù proposto e di ogni altro elemento eventualmente indicato nella disciplina comunale;

     b) relazione illustrativa sullo sviluppo della ultima edizione della manifestazione, nei casi di reiterazione;

     c) limitatamente alle sagre di tipologia «B», documentazione atta a provare i presupposti per l'attribuzione di detta tipologia.

 

     Art. 5. (Spostamento di luogo e di data).

     1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra, per la quale sia stata autorizzata la somministrazione di alimenti e di bevande, vanno autorizzati dal sindaco, su istanza motivata del soggetto promotore od organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione.

 

     Art. 6. (Sanzioni amministrative).

     1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione delle norme della presente legge e/o della relativa disciplina comunale è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 comminata dal sindaco.

 

     Art. 7. (Norme transitorie).

     1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1999.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 2, fatto salvo quanto ivi previsto.