§ 3.6.5 - L.R. 30 giugno 1976, n. 27.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente: Interventi per la elaborazione e l'attuazione di piani di sviluppo e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:30/06/1976
Numero:27


Sommario
Art. 1.  All'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22 - come modificato con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono [...]
Art. 2.  Per l'assunzione del mutuo di cui all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro Istituto di [...]
Art. 3.  (Omissis).


§ 3.6.5 - L.R. 30 giugno 1976, n. 27. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente: Interventi per la elaborazione e l'attuazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari.

(B.U. n. 28 del 7 luglio 1976).

 

Art. 1. All'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22 - come modificato con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Per l'assunzione del mutuo di cui all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro Istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell'Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

     L'onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - e previsto in lire 1.500.000 per l'anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, graverà sui bilanci dai 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

 

     Art. 3. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.