§ 3.5.80 - R.R. 21 luglio 2003, n. 11.
Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:21/07/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni dell’art. 5).
Art. 2.  (Norma transitoria).


§ 3.5.80 - R.R. 21 luglio 2003, n. 11. [1]

Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

(B.U. 30 luglio 2003, n. 31).

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni dell’art. 5).

     1. Il comma 3 dell’articolo 5 del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, è sostituito dal seguente:

     «3. I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali formulati sulla base e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I programmi e gli stralci attuativi annuali sono presentati entro il 31 maggio di ogni anno e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli indirizzi stessi.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 5 del r.r. 6/2002 è abrogato.

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Il comma 3 dell’articolo 5 del r.r. 6/2002, come sostituito dall’articolo 1 del presente regolamento si applica anche ai programmi e agli stralci relativi all’anno 2003.


[1] Regolamento abrogato dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.