Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/07/2003 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche e integrazioni dell’art. 5). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
§ 3.5.80 - R.R. 21 luglio 2003, n. 11. [1]
Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.
(B.U. 30 luglio 2003, n. 31).
Art. 1. (Modifiche e integrazioni dell’art. 5).
1. Il comma 3 dell’articolo 5 del
«3. I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali formulati sulla base e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I programmi e gli stralci attuativi annuali sono presentati entro il 31 maggio di ogni anno e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli indirizzi stessi.».
2. Il comma 4 dell’articolo 5 del
Art. 2. (Norma transitoria).
1. Il comma 3 dell’articolo 5 del
[1] Regolamento abrogato dall'art. 109 della