§ 3.5.47 - L.R. 27 marzo 1990, n. 8.
Contributi in conto capitale per l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione dell'offerta turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:27/03/1990
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Provvidenze.
Art. 2.  Procedure per la concessione dei contributi.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 3.5.47 - L.R. 27 marzo 1990, n. 8.

Contributi in conto capitale per l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione dell'offerta turistica.

(B.U. n. 14 del 4 aprile 1990).

 

Art. 1. Provvidenze.

     1. Al fine di agevolare l'accesso alle operazioni di credito di durata ultraquinquennale, con provvista estera e con garanzia dello Stato per il rischio di cambio, di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1988, n. 556, avente come obiettivo la qualificazione dell'offerta turistica, la Regione concede un contributo in conto capitale pari al sette per cento del controvalore in lire del capitale mutuato e fino alla concorrenza dello stanziamento autorizzato con l'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 2. Procedure per la concessione dei contributi.

     1. Le istanze prodotte ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1988, n. 556, per le quali la Regione ha verificato la conformità alle normative e ai programmi turistici regionali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della predetta legge, sono considerate valide ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 1, previa integrazione di copia autenticata a norma di legge del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito convenzionato con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

     2. Il contributo è erogato ai soggetti beneficiari delle operazioni di credito di cui all'articolo 1 con versamento in unica soluzione, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è disposto, per l'anno 1990, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, da iscrivere al cap. 9289, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale, denominato: «Contributi in conto capitale della Regione per l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione dell'offerta turistica».

     2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota del finanziamento di lire 2.355.517.000 assegnato alla Regione dell'Umbria sullo stanziamento dell'anno 1989 per le finalità di cui agli articoli 13 e 14 della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.

     3. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 28 della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1990 le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

     alla parte spesa:

     Cap. 9289 in aumento, L. 2.000.000.000

     Cap. 9710 (fondo globale) in diminuzione, L. 2.000.000.000