Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 27/03/1990 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Provvidenze. |
Art. 2. Procedure per la concessione dei contributi. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
§ 3.5.47 - L.R. 27 marzo 1990, n. 8.
Contributi in conto capitale per l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione dell'offerta turistica.
(B.U. n. 14 del 4 aprile 1990).
Art. 1. Provvidenze.
1. Al fine di agevolare l'accesso alle operazioni di credito di durata ultraquinquennale, con provvista estera e con garanzia dello Stato per il rischio di cambio, di cui all'articolo 3 della
Art. 2. Procedure per la concessione dei contributi.
1. Le istanze prodotte ai sensi dell'articolo 3 della
2. Il contributo è erogato ai soggetti beneficiari delle operazioni di credito di cui all'articolo 1 con versamento in unica soluzione, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è disposto, per l'anno 1990, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, da iscrivere al cap. 9289, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale, denominato: «Contributi in conto capitale della Regione per l'accesso alle operazioni di credito con provvista estera per la qualificazione dell'offerta turistica».
2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota del finanziamento di lire 2.355.517.000 assegnato alla Regione dell'Umbria sullo stanziamento dell'anno 1989 per le finalità di cui agli articoli 13 e 14 della
3. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 28 della
alla parte spesa:
Cap. 9289 in aumento, L. 2.000.000.000
Cap. 9710 (fondo globale) in diminuzione, L. 2.000.000.000