Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 04/07/1988 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. 1. La presente legge in attuazione degli artt. 1. 9 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta [...] |
Art. 2. Accertamento dei requisiti professionali. 1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali previsti dalle singole leggi regionali. |
Art. 3. Commissioni d'esame. 1. La commissione esaminatrice è così composta: |
Art. 4. Elenchi delle professioni. 1. Per ciascuna professione turistica, e con le modalità previste dalle singole leggi regionali, la Regione cura la tenuta di apposito elenco, da aggiornarsi annualmente, [...] |
Art. 5. (Domanda d'esame). |
Art. 6. Effettuazione delle sessioni. 1. Le sessioni di esame si svolgono sulla base delle materie previste dalle specifiche leggi regionali sulle professioni e secondo le modalità in esse previste. |
Art. 7. |
§ 3.5.36 - L.R. 4 luglio 1988, n. 19. [1]
Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
(B.U. 13 luglio 1988, n. 44).
Art. 1. Finalità. 1. La presente legge in attuazione degli artt. 1. 9 e 11 della
Art. 2. Accertamento dei requisiti professionali. 1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali previsti dalle singole leggi regionali.
Art. 3. Commissioni d'esame. 1. La commissione esaminatrice è così composta:
a) un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede;
b) un esperto di legislazione turistica;
c) due esperti delle materie in esame proprie della figura professionale di cui trattasi;
d) un rappresentante della categoria professionale interessata;
e) membri aggiunti esperti nelle lingue estere, che partecipano ai lavori della commissione limitatamente alle sedute concernenti le prove di esame, scritto e orali, nella lingua di competenza.
Funge da segretario della commissione un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto [2].
2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica tre anni, e può essere confermata, in tutto o in parte.
3. Ai componenti la commissione è corrisposto, a carico del bilancio della Regione, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.
4. Per le procedure d'esame si applicano le norme dell'apposito regolamento regionale.
Art. 4. Elenchi delle professioni. 1. Per ciascuna professione turistica, e con le modalità previste dalle singole leggi regionali, la Regione cura la tenuta di apposito elenco, da aggiornarsi annualmente, che costituisce il registro ufficiale degli esercenti la professione all'interno della Regione Umbria, regolarmente abilitati.
2. Salve le norme transitorie e speciali delle singole leggi regionali, l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda degli interessati, rivolgendo apposita istanza alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo- industria alberghiera, e allegando copia autentica della licenza di esercizio della professione.
3. Per la professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 7 della
4. Ai soli fini anagrafici, l'Ufficio turismo-industria alberghiera cura la tenuta di un registro generale degli abilitati per ciascuna professione turistica, con l'indicazione dell'anno di sostenimento dell'esame e delle lingue estere di abilitazione.
Art. 5. (Domanda d'esame). [3]
1. Per la partecipazione agli esami abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 11 della
2. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami, da far pervenire in carta semplice alla Giunta regionale, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata ricevuta del versamento della somma di lire 150.000 a titolo di concorso alle spese di effettuazione degli esami [4].
Art. 6. Effettuazione delle sessioni. 1. Le sessioni di esame si svolgono sulla base delle materie previste dalle specifiche leggi regionali sulle professioni e secondo le modalità in esse previste.
2. Qualora la legge regionale specifica non disponga in merito, si applicano le norme di cui all'art. 4 del regolamento regionale per l'effettuazione delle sessioni d'esame.
3. Le procedure d'esame sono disciplinate dal medesimo regolamento regionale e, per quanto in esso non previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Titolo I del
[1] Legge abrogata dall'art. 109 della
[2] Comma modificato con L.R. 18-4-1989, n. 11, e così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 29 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[5] Vedi L.R. 15-11-1985, n. 42, art. 6, e L.R. 14-8-1986 n. 36.