§ 3.5.32 - L.R. 14 aprile 1987, n. 23.
Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:14/04/1987
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Criteri di classificazione.
Art. 2.  Alberghi residenziali.
Art. 3.  Alberghi a 5 stelle lusso.
Art. 4.  Capacità  ricettiva  minima per aziende  ricettive alberghiere.
Art. 5.  Pubblicizzazione classifica.
Art. 6.  Istruttoria di classifica.
Art. 7.  Autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive.
Art. 8.  Chiusura temporanea delle Aziende ricettive.
Art. 9.  Requisiti obbligati e fungibili campeggi.
Art. 10.  Mini-aree di sosta.
Art. 11.  Apertura campeggi e villaggi turistici.
Art. 12.  Area parcheggio.
Art. 13.  Subentro titolarità.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 15.  Sanzioni amministrative.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 3.5.32 - L.R. 14 aprile 1987, n. 23.

Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.

(B.U. 17 aprile 1987, n. 27).

 

Art. 1. Criteri di classificazione.

     1. In applicazione del primo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8 giugno 1981, n. 33 le Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta sono classificate sulla base dei requisiti posseduti e del numero e della qualificazione del personale addetto in rapporto delle dimensioni dell'azienda ed alla qualità dei servizi offerti per ciascuna categoria.

     2. In particolare, per ciascuna delle categorie alberghiere ed all'aria aperta, costituisce elemento indispensabile di classificazione, l'esistenza di personale qualificato in rapporto al servizio cui è addetto in via esclusiva per ciascuna delle prestazioni di servizio facenti parte del quadro di classificazione di cui alle tabelle A - B - C - D della L.R. 33/1981 - e, dalle stesse riconosciuto requisito obbligato.

     3. L'accertamento della violazione anche ad uno solo dei requisiti obbligati comporta immediata revisione di classifiche.

 

     Art. 2. Alberghi residenziali.

     Il settimo comma dell'art. 2 «Aziende ricettive alberghiere» è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Alberghi a 5 stelle lusso.

     All'art. 4 «Classificazione» è aggiunto il seguente 2° comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Capacità  ricettiva  minima per aziende  ricettive alberghiere.

     1. Le aziende ricettive alberghiere hanno, quale capacità ricettiva minima n. 7 camere e i requisiti obbligati e fungibili di cui alla tabella allegata alla L.R. n. 33/1981 in relazione a ciascun livello di classificazione.

 

     Art. 5. Pubblicizzazione classifica.

     Il quinto comma dell'art. 4 «Classificazione» è così modificato:

     (Omissis).

     Il decimo comma dello stesso articolo è così integrato:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Istruttoria di classifica.

     1. Le proposte, formulate dalle Aziende di promozione turistica alla Giunta regionale, di classificazione di nuove aziende ricettive alberghiere, o ampliamento di aziende già esistenti di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 6, e quelle formulate dai Comuni, di classificazione di nuove aziende ricettive all'aria aperta, o ampliamento di aziende già esistenti di cui alla lett. a), dell'art. 7, devono contenere la seguente documentazione:

     - domanda in carta legale (indirizzata alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo - per il tramite dell'Ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);

     - planimetria dell'immobile, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato, firmata dal tecnico che ha redatto il progetto;

     - relazione descrittiva, firmata dal tecnico;

     - certificato di iscrizione al R.E.C. (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);

     - certificato di abitabilità (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);

     - denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;

     - nulla-osta preventivo dei Vigili del Fuoco (per gli esercizi ricettivi di capacità superiore a 25 posti/letto).

 

     Art. 7. Autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive.

     1. Il Comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta regionale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e ne trasmette copia all'Azienda di promozione turistica del territorio di competenza ed alla Regione dell'Umbria, Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera.

 

     Art. 8. Chiusura temporanea delle Aziende ricettive.

1. Il titolare dell'azienda ricettiva, alberghiera e all'aria aperta che intenda chiudere il proprio esercizio, o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del Comune, che decide, in relazione alle esigenze turistiche ricettive della località, sentita l'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

     2. Il Comune, rilasciata l'autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del presente articolo, trasmette alla Regione Giunta regionale

- Ufficio turismo e industria alberghiera, copia dell'autorizzazione

rilasciata.

 

     Art. 9. Requisiti obbligati e fungibili campeggi.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10. Mini-aree di sosta.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11. Apertura campeggi e villaggi turistici.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12. Area parcheggio.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13. Subentro titolarità.

     1. Il Comune competente autorizza il cambio di titolarità di ciascun esercizio ricettivo, alberghiero e all'aria aperta, e ne dà comunicazione alla Giunta regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

 

     Art. 14. Vigilanza. [5]

     [Il primo comma ed il terzo comma dell'art. 10 «Vigilanza» sono così modificati:

     (Omissis).]

 

     Art. 15. Sanzioni amministrative. [6]

     [Il primo comma dell'art. 11, è così modificato:

     (Omissis).]

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. In relazione a quanto disposto al precedente art. 4, le aziende ricettive alberghiere con capacità ricettiva al di sotto delle 7 camere, già classificate ai sensi della L.R. n. 33/1981, mantengono il livello di classificazione attribuito sino a 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, data entro la quale ciascun esercizio provvede all'adeguamento della propria capacità ricettiva. Trascorso atto termine, agli esercizi che non abbiano provveduto all'adeguamento della ricettività, viene revocata la classificazione attribuita e viene ritirata da parte del competente Comune, la licenza di esercizio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[6] Articolo abrogato dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.