§ 3.5.30 - L.R. 14 agosto 1986, n. 36.
Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:14/08/1986
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione delle attività.
Art. 3.  Licenza per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.
Art. 4.  Esenzione dall'obbligo della licenza.
Art. 5.  Abilitazione tecnico-professionale.
Art. 6.  Corsi di formazione professionale. In applicazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la Regione organizza, ai fini di cui al precedente art. 5 della presente legge e dell'art. 5 della [...]
Art. 7.  Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame.
Art. 8.  Requisiti di ammissione all'esame.
Art. 9.  Domanda d'esame.
Art. 10.  Materie d'esame.
Art. 10 bis.  Abilitazione semplificata.
Art. 11.  Estensione dell'abilitazione.
Art. 12.  Attestato di abilitazione.
Art. 13.  Elenchi regionali delle guide, interpreti e accompagnatori turistici.
Art. 14.  Ingresso gratuito.
Art. 15.  Compensi professionali.
Art. 16.  Divieti.
Art. 17.  Esercizio abusivo dell'attività.
Art. 18.  Vigilanza e controllo.
Art. 19.  Sanzioni amministrative.
Art. 20.  Sospensione e revoca della licenza.
Art. 21.  Norma transitoria.


§ 3.5.30 - L.R. 14 agosto 1986, n. 36. [1]

Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici. [2]

(B.U. 20 agosto 1986, n. 63).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente normativa, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico o corriere nella Regione dell'Umbria.

 

     Art. 2. Definizione delle attività.

     E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a monumenti, ad opere e gallerie d'arte, a musei, a scavi archeologici e ad ogni altro luogo rilevante dal punto di vista turistico, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali e fornendone ogni altra informazione socio-economica anche in una o lingue estere.

     2. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonché all'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici ed agli esperti specificamente specializzati nella traduzione simultanea e consecutiva [3].

     E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria assistenza, e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

 

     Art. 3. Licenza per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

     L'esercizio delle professioni di guida, interprete ed accompagnatore turistici, nel territorio della regione dell'Umbria, è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     L'attestato di abilitazione professionale nonché la residenza anagrafica in uno dei comuni della regione dell'Umbria sono condizioni indispensabili per il rilascio della licenza di cui al comma precedente.

     L'attestato di abilitazione professionale si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente, secondo le norme della presente legge.

     La licenza rilasciata dal Comune deve contenere:

     a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché comune di residenza dell'interessato;

     b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

     c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

     La licenza si intende rinnovata di anno in anno su domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza e da corredare di sintetica relazione sull'attività svolta dal titolare durante l'anno precedente.

     La domanda non corredata della relazione di cui al comma precedente si considera irricevibile.

     Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio dell'attività professionale di guida, interprete ed accompagnatore turistici, nonché le eventuali variazioni, sospensioni e revoche, devono essere immediatamente comunicate dal Comune alla Regione, Ufficio turismo industria alberghiera.

 

     Art. 4. Esenzione dall'obbligo della licenza.

     Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'art. 3:

     a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;

     b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione all'Ufficio turismo ed industria alberghiera della Regione e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'art. 10 della legge 217/1983;

     c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi attivi di trasporto.

     d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea e consecutiva, presti la propria opera in qualità di interprete e traduttore in occasione di congressi o convegni [4].

     Per l'esercizio dalle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità, e sono soggetti all'osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.

     Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a Paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

 

     Art. 5. Abilitazione tecnico-professionale.

     In osservanza a quanto disposto agli artt. 11 e 123, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di guida, interprete ed accompagnatore turistici, è subordinato, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnica professionali del richiedente, all'esito favorevole di prove d'esame scritte e orali, distinte per ciascuna professione.

     L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica concerne l'intero territorio regionale.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6. Corsi di formazione professionale. In applicazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la Regione organizza, ai fini di cui al precedente art. 5 della presente legge e dell'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42, corsi di formazione professionale anche avvalendosi del Centro italiano di studi superiori sul turismo con sede in Assisi.

 

     Art. 7. Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame. [6]

     (Omissis).

 

     Art. 8. Requisiti di ammissione all'esame.

     Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni di guida, interprete ed accompagnatore turistici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea, col quale sussistano in materia di guide, interpreti ed accompagnatori turistici condizioni di reciprocità;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;

     e) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

 

     Art. 9. Domanda d'esame.

     La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni oggetto della presente legge deve essere presentata alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera.

     (Abrogato) [7].

 

     Art. 10. Materie d'esame.

     Le prove d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

A) Guida turistica:

Prova scritta:

     caratteri storico-artistici, geografici, archeologici, paesaggistici e socio-economici della Regione dell'Umbria.

Prova orale:

     a) materie della prova scritta;

     b) conversazione in lingua estera nonché lettura e traduzione orale di brani scritti nella lingua scelta tra quelle previste dal regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche [8];

     c) compiti e norme d'esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione ed organizzazione turistica.

B) Interprete turistico:

Prova scritta:

     composizione di un tema di cultura generale nelle lingue estere prescelte.

Prova orale:

     a) conversazione ed esercizio di traduzione frase a frase di un breve discorso nelle lingue oggetto della prova scritta;

     b) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, e nozioni di tecnica, legislazione e organizzazione turistica [9].

C) Accompagnatore turistico:

Prova scritta:

     geografia turistica italiana, europea ed extra-europa; legislazione, tecnica ed organizzazione turistica.

Prova orale:

     a) materie oggetto della prova scritta;

     b) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;

     c) conversazione in lingua estera, nonché lettura e traduzione orale di brani scritti nella lingua estera prescelta tra quelle previste dal regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche [10].

     La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di «idoneità» o «non idoneità».

     I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» nella prova scritta, non sono ammessi a sostenere la prova orale.

     L'idoneità finale deve essere il risultato delle due prove, scritta e orale.

 

     Art. 10 bis. Abilitazione semplificata.

     1. I soggetti già abilitati, ai sensi della l.r. 15 novembre 1985, n. 42, per l'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della attività di accompagnatore turistico sostenendo la sola prova orale.

     2. Coloro i quali siano già abilitati per l'esercizio della professione di interprete turistico possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni di cui alla presente legge, con l'uso professionale delle stesse lingue estere nelle quali sono abilitati, senza dover sostenere il colloquio nelle medesime [11].

 

     Art. 11. Estensione dell'abilitazione.

     Le guide, gli interpreti e gli accompagnatori turistici, già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alla/e lingua/e straniera/e secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della presente legge e di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4 del regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche [12].

 

     Art. 12. Attestato di abilitazione.

     Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'« idoneità» ai sensi del precedente art. 10.

     La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio della professione rispettivamente di guida, interprete ed accompagnatore turistici.

     Il Presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della professione da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di professione e delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di idoneità.

 

     Art. 13. Elenchi regionali delle guide, interpreti e accompagnatori turistici.

     Sono istituiti, presso la Regione Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera - gli elenchi delle guide, interpreti ed accompagnatori turistici, ai quali sono iscritti, rispettivamente, tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui al precedente art. 3. A tal fine, i Comuni della regione dell'Umbria sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, all'Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale, l'elenco nominativo delle licenze rilasciate e/o rinnovate.

     All'atto della iscrizione prevista dal comma precedente, viene rilasciata all'interessato, dalla Giunta regionale, apposita tessera personale di riconoscimento che deve essere mantenuta in vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento dell'attività professionale.

     Gli interpreti e gli accompagnatori turistici già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano essere iscritti nell'elenco della Regione Umbria, devono produrre domanda alla Regione Ufficio turismo e industria alberghiera - per la ricognizione della loro qualità.

     La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e dell'attestato concernente la non iscrizione e/o la cancellazione da altro elenco regionale.

     Gli elenchi delle guide, interpreti ed accompagnatori turistici sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 14. Ingresso gratuito.

     Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio della propria attività professionale hanno diritto, ai sensi dell'art. 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, della Regione o di Enti locali.

 

     Art. 15. Compensi professionali. [13]

     (omissis).

 

     Art. 16. Divieti.

     E' fatto divieto alle guide, interpreti ed accompagnatori turistici, di esercitare, dietro compenso, attività estranee alla loro professione nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

     E' fatto altresì divieto ai soggetti di cui al primo comma e agli operatori, imprese o enti, che si avvalgano delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare compensi difformi da quelli determinati ai sensi dell'art. 15 della presente legge.

     E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guide, interpreti ed accompagnatori turistici non in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate al precedente art. 4.

 

     Art. 17. Esercizio abusivo dell'attività.

     Salva l'applicazione delle norme penali, l'esercizio abusivo delle attività professionali nonché l'uso abusivo di segni distintivi di guida, interprete e accompagnatore turistici, dà luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2 milioni a L. 10 milioni.

     La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

 

     Art. 18. Vigilanza e controllo.

     La vigilanza ed il controllo sull'attività professionale delle guide, interpreti ed accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono delegati ai Comuni.

     L'accertamento delle infrazioni e la erogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.

     I Comuni entro il 31 marzo di ciascun anno trasmettono alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera - dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio della delega a loro attribuita al primo comma del presente articolo.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide, degli interpreti e degli accompagnatori turistici.

 

     Art. 19. Sanzioni amministrative.

     Salva l'applicazione delle norme penali, la guida, l'interprete e accompagnatore turistico che contravvenga ai divieti di cui al precedente art. 16, primo comma, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1 milione a L. 3 milioni.

     Chiunque violi il divieto di cui all'art. 16, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

     Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente art. 16, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.

     Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

 

     Art. 20. Sospensione e revoca della licenza.

     Il mancato rinnovo della licenza di cui all'art. 3, comma quarto e quinto, della presente legge, comporta la sospensione della stessa fino a presentazione della domanda, corredata dalla prescritta relazione.

     La licenza di cui all'art. 3, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi e revocata nei seguenti casi:

     a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

     b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;

     c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 16 della presente legge;

     d) comprovata mendacità della relazione sintetica di cui al quinto comma dell'art. 3.

     La licenza è altresì revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la licenza stessa venne rilasciata.

 

     Art. 21. Norma transitoria.

     Le guide turistiche regionali, gli interpreti e gli accompagnatori turistici, che siano in attività ed in possesso della licenza comunale annuale, sono iscritti, a domanda, nei rispettivi elenchi regionali; a detto fine, gli interessati producono alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in carta legale, corredata di copia conforme all'originale della licenza comunale.

     Per consentire alle guide turistiche in attività il conseguimento della estensione della idoneità professionale, all'intero territorio regionale, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice, con le modalità previste al precedente art. 5 e seguenti, una sessione di esame cui sono ammesse a partecipare le guide turistiche in regola con la licenza comunale annuale ed in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione in uno o più comprensori regionali.

     La prova d'esame consiste in un colloquio sui caratteri storici- artistici-geografici-archeologici-paesaggistici e socio-economici dell'Umbria, relativamente ai comprensori turistici per i quali il candidato non è abilitato.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Modificata con L.R. 13-4-1987, n. 20; L.R. 4-7-1988, n. 19; L.R. 14-11- 1988, n. 43.

[3] Così modificato con L.R. 13-4-1987, n. 20.

[4] Così modificato con L.R. 13-4-1987, n. 20.

[5] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[6] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[7] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[8] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[9] Così modificato con L.R. 13-4-1987, n. 20.

[10] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[11] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[12] Così abrogato con L.R. 4-7-1988, n. 19.

[13] Articolo abrogato con L.R. 14-11-1988, n. 43.