Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 12/08/1981 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.5.21 - L.R. 12 agosto 1981, n. 54. [1]
Rifinanziamento leggi regionali nn. 10/1973 e 32/1979.
(B.U. 19 agosto 1981, n. 45).
La presente legge dispone la concessione, per l'anno 1981, di provvidenze finanziarie per la realizzazione delle opere di cui all,art. 2 della
Le provvidenze finanziarie consistono:
a)nel contributo regionale annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al cinque per cento del capitale concesso a mutuo dagli Istituti bancari autorizzati;
b) nella concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo, complessivo della spesa ritenuta ammissibile.
Gli aventi diritto decadono dalle provvidenze finanziarie disposte ai sensi delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 21 maggio 1974, n. 33 qualora gli Istituti di credito non pervengano alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di cui al precedente comma è elevato di ulteriori tre mesi qualora l'ammissione ai medesimi benefici sia stata disposta nel periodo,, di un anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
Le disponibilità finanziarie derivanti dalle decadenze pronunciate al sensi dei precedenti commi sono autorizzate dalle Amministrazioni provinciali per ulteriori concessioni da disporsi sulla base delle destinazioni stabilite dalle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 21 maggio 1974, n. 33.
Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Tit. II della
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, lett. a) della
All'onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte, per l'anno 1981, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d'ordine 4).
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
Parte spesa
In aumento
Cap. 9260 L. 150.000.000
Cap. 9261 L. 100.000.000
In diminuzione
Cap. 9700 L. 250.000.000
Nei bilanci degli esercizi dal 1981 al 2000 è iscritta nei capitoli 9260 e 9261 l'annualità rispettivamente di lire 150 milioni e 100 milioni.
La quota di ciascun limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2001 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadute dopo detto anno.
Alle garanzie sussidiarie di cui all'art. 6, lett. b), della
Gli interventi disposti con la presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale. 1981-1983, al terzo settore, terzo programma, progetto 3.2.
Per gli anni dal 1982 in poi si provvederà con legge di bilancio a determinare l'entità delle eventuali nuove autorizzazioni di spesa a norma dell'art. 5 della vigente
[1] Legge abrogata dall'art. 109 della