§ 3.5.16 - L.R. 19 dicembre 1979, n. 67.
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/12/1979
Numero:67


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 3.5.16 - L.R. 19 dicembre 1979, n. 67. [1]

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

(B.U. 27 dicembre 1979, n. 65).

 

     Art. 1.

     La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbra, di Perugia e Terni, con efficacia per l'anno 1979 ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.