§ 3.5.11 - L.R. 27 giugno 1977, n. 30.
Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:27/06/1977
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.5.11 - L.R. 27 giugno 1977, n. 30. [1]

Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

(B.U. 29 giugno 1977, n. 29).

 

Art. 1.

     Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980 per gli edifici destinati ad uso di albergo pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Umbria.

 

     Art. 2.

     Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.