§ 3.5.10 - L.R. 11 marzo 1977, n. 14.
Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:11/03/1977
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.5.10 - L.R. 11 marzo 1977, n. 14. [1]

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

(B.U. 16 marzo 1977, n. 11).

 

Art. 1.

     La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per il biennio 1975-76, ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti, per il biennio 1977-1978.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non si è disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.