§ 3.5.6 - L.R. 14 agosto 1974, n. 48.
Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:14/08/1974
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1976 per gli edifici destinati ad uso di [...]
Art. 2. 


§ 3.5.6 - L.R. 14 agosto 1974, n. 48. [1]

Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

(B.U. 23 agosto 1974, n. 29).

 

Art. 1.

     Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1976 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione umbra.

 

     Art. 2.

     Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.