§ 3.5.2 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 28.
Proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:15/12/1972
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.5.2 - L.R. 15 dicembre 1972, n. 28. [1]

Proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

(B.U. 20 dicembre 1972, n. 36).

 

     Art. 1.

     La classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, stabilita per le province di Perugia e Terni, ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, e avente efficacia per il biennio 1971-72 e prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1973-74.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme vigenti nella materia che forma oggetto della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.