Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 21/05/2008 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all’art. 3) |
Art. 2. (Modificazione all’art. 4) |
Art. 3. (Modificazioni all’art. 5) |
Art. 4. (Integrazione all’art. 13) |
Art. 5. (Modificazione all’art. 4) |
§ 3.3.100 - R.R. 21 maggio 2008, n. 4.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Modificazione al regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4.
(B.U. 28 maggio 2008, n. 25)
TITOLO I
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE
30 NOVEMBRE 1999, N. 34
Art. 1. (Integrazione all’art. 3)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del
“1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.”.
Art. 2. (Modificazione all’art. 4)
1. Al comma 3 dell’articolo 4 del
“Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all’interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.”.
Art. 3. (Modificazioni all’art. 5)
1. Al comma 2 dell’articolo 5 del
2. Al comma 2 dell’articolo 5 del
Art. 4. (Integrazione all’art. 13)
1. Alla lettera c) del comma 1 bis dell’articolo 13 del
TITOLO II
MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 MAGGIO 2007, N. 4
Art. 5. (Modificazione all’art. 4)
1. L’articolo 4 del
“Art. 4. (Norma transitoria)
1. Per le stagioni venatorie 2008/2009 e 2009/2010 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente. Sono escluse dalla limitazione le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali e le squadre risultanti dall’accorpamento di due o più quadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.”.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.