§ 3.3.96 - L.R. 5 giugno 2007, n. 20.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:05/06/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni e integrazioni all’art. 34-bis della l.r. 14/1994)
Art. 2.  (Modificazione all’art. 34-quater della l.r. 14/1994)


§ 3.3.96 - L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. 13 giugno 2007, n. 27)

 

Art. 1. (Modificazioni e integrazioni all’art. 34-bis della l.r. 14/1994)

     1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

“1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall’Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lett. e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando:”.

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: “tra quelle indicate al comma 1-bis” sono soppresse.

     3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituita dalla seguente: “e) con riferimento all’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo e, con riferimento alla lett. c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;”.

     4. Alla lett. f) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo le parole: “i controlli” sono aggiunte le seguenti: “sul numero massimo di capi prelevabili stabilito”.

     5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo il numero “409” sono aggiunte le seguenti parole: “, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.”.

     6. Il comma 1-bis dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituito dal seguente:

“1-bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 2. (Modificazione all’art. 34-quater della l.r. 14/1994)

     1. Al comma 1 dell’articolo 34-quater della l.r. 14/1994 le parole “, al termine della giornata,” sono soppresse.