§ 3.3.78 - R.R. 12 novembre 2001, n. 5.
Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:12/11/2001
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Classificazione delle acque pubbliche).
Art. 3.  (Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali).
Art. 4.  (Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica).
Art. 5.  (Pesca con apparecchi elettrici).
Art. 6.  (Modalità di pesca).
Art. 7.  (Tesserini di pesca).
Art. 8.  (Orario di pesca).
Art. 9.  (Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi).
Art. 10.  (Modalità di misura).
Art. 11.  (Impianti di acquacoltura).
Art. 12.  (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Abrogazione di norme).
Art. 15.  (Norma di rinvio).


§ 3.3.78 - R.R. 12 novembre 2001, n. 5. [1]

Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne.

(B.U. n. 57 del 21 novembre 2001 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque interne della regione Umbria, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Classificazione delle acque pubbliche).

     1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 44/1998 sono acque principali i seguenti corpi idrici:

     a) lago Trasimeno;

     b) lago di Piediluco;

     c) bacino idroelettrico di Alviano;

     d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

     2. Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.

     3. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

     4. Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria A sono classificate di categoria B.

 

     Art. 3. (Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali).

     1. Gli attrezzi di pesca vanno segnalati e contrassegnati in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

     2. Ai fini del comma 1 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

     3. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza.

     4. Nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone destinate a campi di gara, gli attrezzi fissi e gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati rispettivamente a non meno di cinquanta metri e centocinquanta metri dalla riva.

     5. Nelle zone individuate dalle province per la pesca notturna alla carpa è vietato installare reti a meno di duecento metri dalla riva.

     6. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.

     7. Il pescatore di professione è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita od in periodo di divieto.

 

     Art. 4. (Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica).

     1. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.

 

     Art. 5. (Pesca con apparecchi elettrici).

     1. La provincia può concedere, per scopo di studio o per interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica.

     2. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

 

     Art. 6. (Modalità di pesca).

     1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.

     2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette, con l'uso di esche artificiali.

     3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.

     4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.

     5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.

     6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.

     7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

     8. La pesca con il sistema della «bottata» o «a scaccio» è vietata.

 

     Art. 7. (Tesserini di pesca).

     1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'articolo 28 della L.R. 44/1998 muniti di apposito tesserino, previsto dall'art. 31 della L.R. 44/1998 rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati.

     2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile ed a durata annuale.

     3. Nel tesserino per le specie previste sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:

     a) la data di uscita di pesca;

     b) gli esemplari catturati;

     c) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;

     d) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca.

     4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.

     5. Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000 a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle province, di intesa con le associazioni piscatorie.

     6. Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità definite dalle province.

 

     Art. 8. (Orario di pesca).

     1. In tutte le acque della regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

     2. Nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

 

     Art. 9. (Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi).

     1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci e degli anfibi sono indicati nella tabella E allegata al presente regolamento.

     2. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:

     a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus);

     b) scazzone (Cottus gobio);

     c) lampreda (Lampetra planeri);

     d) ghiozzo di fiume (Padogobius nigricans);

     e) spinarello (Gasterosteus aculeatus);

     f) granchio di fiume (Potamon edule).

     3. L'amministrazione provinciale territorialmente competente può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.

     4. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B anche nelle acque principali.

     5. E' consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno (Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che dilettantistica.

     6. E' consentita la pesca con uso di pescetto vivo esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovella, alborella e persico sole.

     7. Nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno, per le specie barbo e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al termine dell'attività piscatoria.

     8. La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con le modalità indicate al comma 7, è consentita tutto l'anno anche per pesci di lunghezza inferiore ai limiti previsti nella allegata tabella E.

     9. La cattura delle rane è consentita soltanto con l'uso della lenza armata anche con amo, o ancoretta, ed è considerata attività di pesca.

     10. E' vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis).

     11. Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno cinque anelli. L'obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e trota iridea.

 

     Art. 10. (Modalità di misura).

     1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.

     2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

 

     Art. 11. (Impianti di acquacoltura).

     1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra l'interessato deve presentare apposita domanda di concessione edilizia al comune, contenente la seguente documentazione:

     a) le generalità del titolare della acquacoltura;

     b) la località ove è ubicata l'acquacoltura;

     c) la superficie del terreno sommerso espresso in ettari;

     d) la planimetria dell'area in scala 1:25.000 e mappa catastale in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle interessate dall'impianto e dalle vasche e il disegno tecnico progettuale delle strutture in scala 1:100;

     e) gli accorgimenti tecnici che si intende adottare per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dell'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato, anche in relazione al passaggio degli avannotti;

     f) gli accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione e all'abbattimento del carico inquinante;

     g) le specie ittiche che si intende immettere e allevare;

     h) la presunta produzione e la durata dell'attività;

     i) l'origine delle acque da utilizzare per l'allevamento;

     j) attestato rilasciato dall'organo competente dell'idoneità delle acque all'uso richiesto.

     2. Negli impianti di acquacoltura possono essere immesse e allevate la trota iridea, le specie autoctone e le specie esotiche che sicuramente non sono acclimatabili nelle acque della regione o che non determinano impatto negativo sulle comunità ittiche locali.

     3. E' consentito l'allevamento del pesce gatto (Ictalurus melas) esclusivamente alle cooperative di pescatori di professione dei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara, facendo uso di gabbie galleggianti, utilizzando novellame proveniente da cattura effettuata nello stesso lago.

     4. Per il rilascio della concessione di acquacoltura, il comune provvede ad acquisire il parere vincolante della provincia, espresso sulla base della documentazione di cui al comma 1, in relazione ai criteri di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico interessato, con particolare riferimento alla fauna ittica presente nel corso d'acqua.

     5. In sede di rilascio della concessione il comune ne dà comunicazione all'ASL competente.

 

     Art. 12. (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua).

     1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, è disciplinato ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 44/1998.

     2. Ai fini del comma 1, l'interessato deve far domanda di concessione alla provincia, dimostrando il possesso dei requisiti sulla base della seguente documentazione:

     a) le generalità del titolare;

     b) la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua;

     c) la superficie dello specchio d'acqua;

     d) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;

     e) la concessione di derivazione idrica, se prevista;

     f) le specie che si intendono immettere o allevare;

     g) attestato da parte dell'organo competente di idoneità delle acque all'uso richiesto.

     3. In sede di rilascio della concessione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento i concessionari di specchi d'acqua comunicanti con corsi d'acqua superficiali devono garantire l'eliminazione di tutte le specie eventualmente presenti nel laghetto e non comprese nell'elenco di quelle consentite dal Programma ittico triennale.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3.

 

     Art. 15. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa generale in materia (legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44).

 

 

Tabella A

Elenco delle acque secondarie di categoria A

 

 

Provincia di   Fiume Nera, torrente Tescio: dalle sorgenti fino

Perugia        a località Ponte Grande (Assisi), fosso Sensati,

                torrente Tissino, torrente il Rio, torrente

                Argentina, torrente la Pescia, fiume Corno,

                fiume Vigi, fiume Sordo, fiume Menotre, torrente

                Campiano, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso

                Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume

                Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza

                con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle

                sorgenti fino alla presa idroelettrica di Pieve

                Fanonica, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e

                derivazioni: dalla sorgente fino alla località

                Casco dell'Acqua di Foligno, torrente

                Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno,

                torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente

                Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente

                Assino: dalle sorgenti alla confluenza con il

                torrente S. Donato, torrente Vaschi, torrente

                Regnano, torrente Lama, torrente Carpina,

                torrente Passano.

Provincia di   Fiume Nera: dal confine con la provincia di

Terni          Perugia (ponte Santiago) a Terni (vecchio stadio

                di Viale Brin), torrente Monterivoso, torrente

                Terria, forma del Principe, forma Quattrini,

                forma di Mezzo, canale la Ferriera; Fiume Velino

                ed affluenti relativi: tutto il tratto che

                scorre in provincia di Terni, con esclusione del

                canale che mette in comunicazione le acque del

                lago Piediluco con quelle del fiume Velino,

                limitatamente al tratto che va dal Lago fino al

                Ponte sulla strada principale della Stazione di

                Piediluco; Torrente Chiani ed affluenti

                relativi: dallo sbarramento sito in località

                Morrano fino alla confluenza con il torrente

                Paglia; Torrente Fersinone ed affluenti

                relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla

                strada provinciale San Vito-Migliano.

 

 

 

Tabella B

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA

PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI.

 

 

a. Lago Trasimeno

Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge

pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale

devono essere installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta

metri dalla battigia.

1) Altana:             per l'altana la misura minima consentita

                        del lato delle maglie è di mm. 22,

                        l'altezza massima consentita è di metri

                        1,50.

2) Altana per carpe:   la misura minima consentita del lato

                        delle maglie è di mm. 70, l'altezza

                        massima consentita della rete è di metri

                        4.

3) Altanella da        la misura minima consentita del lato

latterino:             delle maglie è di mm. 7; l'altezza

                        massima consentita della rete è di metri

                        1,80.

4) Retino da           la lunghezza massima consentita del

gamberetti:            diametro o lato maggiore è di cm. 80; la

                        misura minima consentita del lato delle

                        maglie è di mm. 5.

5) Tofone con ali da   l'uso di questo attrezzo con le

latterino:             caratteristiche di seguito specificate è

                        consentito dal 1° ottobre al 31 marzo di

                        ogni anno. La misura consentita del lato

                        delle maglie delle ali e della guida è

                        rispettivamente di mm. 12 e mm. 18; la

                        lunghezza massima consentita delle ali è

                        di metri 5; la misura minima consentita

                        delle maglie della sacca è di mm. 5; la

                        lunghezza massima consentita della guida

                        è di metri 25; l'altezza massima

                        consentita dell'attrezzo è di metri 4

                        comprese la guida, le ali e la falda o

                        cappello. Per ciascun tofone è

                        consentito un numero massimo di 5

                        inganni.

                        Questi attrezzi possono essere

                        installati in file disposte ad una

                        distanza di almeno metri 20 l'una

                        dall'altra con interruzioni di almeno

                        metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il

                        passaggio per le imbarcazioni.

                        E' fatto obbligo segnalare il passaggio

                        tra 2 tofi mediante apposizione di

                        bandierine bianche sui due pali

                        terminali.

 

                        I pali di sostegno dei tofi e delle

                        relative guide devono essere in legno e

                        sporgere dalla superficie dell'acqua

                        almeno metri 1,20.

6) Tofone con ali:     la misura minima consentita del lato

                        delle maglie delle ali e della guida è

                        di mm. 18; la lunghezza massima

                        consentita del lato delle ali è di metri

                        5; la misura minima consentita del lato

                        delle maglie della sacca è di mm. 8; la

                        lunghezza massima consentita della guida

                        è di metri 25; l'altezza massima

                        consentita dell'attrezzo è di metri 4,

                        compresa la guida e le ali.

                        Per ciascun tofone sono consentiti un

                        numero massimo di 5 inganni. Questi

                        attrezzi possono essere installati in

                        file disposte ad una distanza di metri

                        100 l'una dall'altra con interruzioni di

                        almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per

                        lasciare il passaggio per le

                        imbarcazioni.

                        E' fatto obbligo segnalare tale

                        passaggio mediante apposizione di

                        bandierine bianche sui due pali

                        terminali.

                        I pali di sostegno dei tofoni e delle

                        relative guide devono essere in legno e

                        sporgere dalla superficie dell'acqua

                        almeno metri 1,20.

7) Giacchio o          la misura minima consentita del lato

sparviero:             delle maglie è di mm. 5.

8) Bertovello:         senza ali e con uno o più inganni;

                        l'apertura massima consentita della rete

                        è di cm. 80; la misura minima consentita

                        del lato delle maglie è di mm. 18.

9) Bilancella:         la misura massima consentita del lato

                        della rete è di metri 1,50; la misura

                        minima consentita del lato delle maglie

                        è di mm. 10.

10) Palamite o fila

11) Nassa per          la misura minima consentita del lato

gambero rosso          delle maglie degli inganni è di mm. 10.

(Procambarus

clarkii)

 

b. Lago di Piediluco

1) Arte grossa:        la lunghezza massima consentita della

                        rete è di metri 80, l'altezza massima

                        consentita della rete è di metri 12; la

                        misura minima consentita del lato delle

                        maglie del sacco è di mm. 10, delle

                        maglie delle ali è di mm. 40, delle

                        maglie all'imbocco delle ali è di mm.

                        20.

                        Nelle acque del lago può essere usata

                        una sola Arte Grossa.

2) Rete verticale      la lunghezza massima consentita della

chiara: (detta anche   rete è di metri 200; l'altezza massima

retella da posta o     di metri 8; la misura minima consentita

altana):               del lato delle maglie è di mm. 24.

                        La lunghezza complessiva di tali

                        attrezzi contemporaneamente installati

                        nelle acque del lago non può essere

                        superiore a metri 1.600.

3) Martavellone o      l'apertura massima consentita della

Cucullo:               bocca è di metri 2; la lunghezza massima

                        consentita della mezzerina o longarina è

                        di metri 50, la cui misura minima

                        consentita del lato delle maglie è di

                        mm. 20; la lunghezza massima consentita

                        delle ali è di metri 20, la cui misura

                        minima consentita del lato delle maglie

                        è di mm. 30; la misura minima consentita

                        delle maglie del sacco è di mm.

                        13.L'altezza massima consentita della

                        rete è di metri 12.L'uso di detto

                        attrezzo è consentito su tutta la

                        superficie del lago, esclusivamente nel

                        periodo compreso tra il 1° settembre ed

                        il 31 dicembre di ogni anno. Il numero

                        massimo di martavelloni o cuculli che

                        può essere installato nelle acque del

                        lago è di numero 6 unità.

4) Tramaglio o         la lunghezza massima consentita della

Tremaglio:             rete è di metri 30 e l'altezza di metri

                        2; la misura minima consentita del lato

                        delle maglie della rete interna è di mm.

                        18. Nelle acque del lago il numero

                        massimo consentito di tramagli è di 10

                        unità.

5) Bertovello o        l'apertura massima consentita della

Bertavello:            bocca è di metri 1,50; la misura minima

                        consentita del lato delle maglie è di

                        mm. 15. L'attrezzo può essere munito di

                        ali la cui lunghezza e altezza massima

                        consentita è rispettivamente di metri 8

                        e di metri 6, le cui maglie abbiano il

                        lato non inferiore a mm. 20.Nelle acque

                        del lago il numero massimo consentito di

                        bertovelli è di 20 unità.

6) Palamite:           il numero massimo di ami consentiti per

                        ciascuna palamite è di n. 100. Il numero

                        massimo di Palamiti che può essere

                        installato nelle acque del lago è di n.

                        2 unità.

7) Bilancella:         la misura massima consentita del lato

                        della rete è di metri 1,50; la misura

                        minima consentita del lato delle maglie

                        è di mm. 10.

 

Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del

Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca

professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo

compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

E' vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in

comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino.

E' vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio

Nera per metri 200.

La Provincia competente, ai soli fini della pesca all'anguilla, può

prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente.

 

c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

1) Rete verticale      la lunghezza massima consentita della

chiara (detta anche    rete è di metri 200 e l'altezza di metri

retella posta o        8; la da misura minima consentita del

altana):               lato delle maglie è di mm. 30. L'uso di

                        questa rete è vietato ad una distanza

                        inferiore a metri 70 dalla riva. La

                        lunghezza complessiva di tali attrezzi

                        contemporaneamente installati nelle

                        acque del lago non può essere superiore

                        a metri 1800.

2) Martavellone o      l'apertura massima consentita della

Cucullo:               bocca è di metri 1,50; la lunghezza

                        massima consentita della mezzerina o

                        longarina è di metri 50, la cui misura

                        minima consentita del lato delle maglie

                        è di mm. 15; la lunghezza massima

                        consentita delle ali è di metri 8 la cui

                        misura minima consentita del lato delle

                        maglie è di mm. 15; la misura minima

                        consentita delle maglie del sacco è di

                        mm. 13, l'altezza massima consentita

                        della rete è di metri 5.

                        Nel bacino idroelettrico di Corbara è

                        consentita l'installazione di non più di

                        30 martavelloni o cuculli per la cattura

                        dell'anguilla, del pesce gatto e del

                        siluro nel periodo intercorrente dal 1°

                        settembre al 31 dicembre, e dal 1°

                        gennaio al 31 maggio per la cattura

                        soltanto del pesce gatto e del siluro.

                        Dal fosso della Pasquarella fino al

                        Fosso della Barca, è consentita

                        l'installazione di non più di n. 8

                        martavelloni o cuculli nei periodi

                        intercorrenti tra il 1° settembre ed il

                        31 dicembre esclusivamente per la

                        cattura dell'anguilla, del pesce gatto e

                        del siluro e, dal 1° gennaio ed il 31

                        maggio, esclusivamente per la cattura

                        del pesce gatto e del siluro.

3) Bilancella:         la misura massima consentita del lato

                        della rete è di metri 1,50; la misura

                        minima consentita del lato delle maglie

                        è di mm. 10.

4) Palamite:           il numero massimo consentito di ami per

                        ciascuna palamite è di n. 100.

                        Il numero massimo di palamiti che può

                        essere installato nelle acque del bacino

                        idroelettrico di Corbara è di n. 2

                        unità.

 

d. Bacino idroelettrico di Alviano

1. Altana:             la lunghezza massima consentita della

                        rete è di metri 150 e l'altezza massima

                        è di metri 2,00; la misura minima

                        consentita delle maglie è di mm.

                        30.L'uso dell'altana è vietato ad una

                        distanza inferiore a metri 30 dalla

                        riva.

                        La lunghezza complessiva di tali attrezzi

                        contemporaneamente installati nelle acque

                        del bacino idroelettrico di Alviano non

                        può superare i metri 1000.

2. Martavellone o      l'apertura massima della bocca è di

Cucullo:               metri 1,50; la lunghezza massima della

                        mezzerina o longarina è di metri 50, la

                        cui misura minima consentita del lato

                        delle maglie è di mm. 15; la lunghezza

                        massima consentita delle ali è di metri

                        8 la cui misura minima consentita del

                        lato della maglie è di mm. 15; la misura

                        minima consentita delle maglie del sacco

                        è di mm. 13; l'altezza massima

                        consentita della rete è di metri 2.

                        Nelle acque del bacino idroelettrico

                        di Alviano è consentita l'installazione

                        di non più di n. 15 martavelloni o

                        cuculli per la cattura dell'anguilla,

                        del pesce gatto e del siluro nei periodi

                        intercorrenti dal 1° settembre al 31

                        dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio

                        per la cattura soltanto del pesce gatto

                        e del siluro.

3. Bertovello o        l'apertura massima consentita della

Bertavello:            bocca è di cm. 80; la lunghezza minima

                        consentita del lato delle maglie è di

                        mm. 15.La lunghezza massima consentita

                        dell'attrezzo è di metri 1,50.

4. Bilancella:         la misura massima consentita del lato

                        della rete è di metri 1,50; la misura

                        minima consentita del lato delle maglie

                        è di mm. 10.

5. Palamite:           il numero massimo consentito di ami per

                        ciascuna palamite è di n. 40.

                        Il numero massimo di palamiti che può

                        essere installato nelle acque del bacino

                        idroelettrico di Alviano è di numero 2

                        unità.

 

 

 

Tabella C

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA DILETTANTISTICA

 

 

        Acque principali e acque secondarie di categoria B

1) Bilancella:      la misura massima consentita del lato della

                     rete è di metri 1,50; la misura minima

                     consentita del lato delle maglie è di mm.

                     10.

                     L'uso della bilancella è consentito su

                     tutte le acque principali e secondarie di

                     categoria B che hanno una larghezza

                     superiore a 3 metri.

                     L'uso della bilancella è consentita solo

                     dalla riva a "piede asciutto " ed a una

                     distanza di metri 40 dalle scale di monta,

                     griglie e simili, macchine idrauliche,

                     sbocchi di canali, cascate naturali ed

                     artificiali, arcate di ponti e sbarramenti.

                     E' vietato per la bilancella qualsiasi

                     impianto fisso anche solo temporaneamente

                     nel terreno. E' vietato l'uso della

                     bilancella da natante o a strascico. L'uso

                     della bilancella è vietato dal 1° aprile al

                     30 giugno di ogni anno. Nel lago di Corbara

                     l'uso della bilancella è vietato dal 1°

                     aprile al 31 ottobre di ogni anno.

2) Canna con o

senza mulinello

3) Tirlindana

 

                   Acque secondarie di categoria A

1) Canna con o

senza mulinello

2) Tirlindana       l'uso della tirlindana è consentito

                     esclusivamente nel tratto del fiume Velino

                     che scorre nella regione Umbria.

 

 

 

Tabella D

Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla e

del pesce gatto anche ai possessori di licenza di tipo B

a) Provincia di Perugia: Tutte le acque principali e secondarie di

categoria B.

b) Provincia di Terni: Tutte le acque principali e secondarie di categoria

B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.

 

 

Tabella E

EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI E

ANFIBI.

 

 

Specie          Epoche di divieto di pesca    Lunghezza  Limiti

                                                 minima   cattura

                                                 pesci    giorna-

                                                          lieri

Anguilla                                        cm. 35

Barbo                                           cm. 20   n. 10

Carpa           dal 1° al 31 maggio             cm. 40   n.  5

Coregone        dal 15 dicembre al 15 gennaio   cm. 30

Cavedano                                        cm. 25   n. 10

Latterino       dal 1° aprile al 30 settembre

Luccio          dal 15 gennaio al 15 marzo      cm. 50   n.  3

Persico reale   dal 15 marzo al 15 aprile       cm. 16   n. 20

Persico reale   dal 15 marzo al 30 aprile       cm. 16   n. 20

nel lago di

Piediluco

Persico trota   dal 15 aprile al 15 maggio      cm. 20   n. 10

Sandra o        dal 15 marzo al 30 aprile       n. 15

lucioperca

Tinca           dal 15 maggio al 15 giugno      cm. 20   n. 10

Trota fario     da un'ora dopo il tramonto      cm. 22   n.  6

                 della prima domenica di

                 ottobre all'alba dell'ultima

                 domenica di febbraio: durante

                 tale periodo, nelle acque

                 secondarie di categoria A è

                 vietata la pesca a tutte le

                 specie

Rane verdi      dal 1° aprile al 31 maggio               n. 30.

 

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 53 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 15.