Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 12/11/2001 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Classificazione delle acque pubbliche). |
Art. 3. (Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali). |
Art. 4. (Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica). |
Art. 5. (Pesca con apparecchi elettrici). |
Art. 6. (Modalità di pesca). |
Art. 7. (Tesserini di pesca). |
Art. 8. (Orario di pesca). |
Art. 9. (Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi). |
Art. 10. (Modalità di misura). |
Art. 11. (Impianti di acquacoltura). |
Art. 12. (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua). |
Art. 13. (Norma transitoria). |
Art. 14. (Abrogazione di norme). |
Art. 15. (Norma di rinvio). |
§ 3.3.78 - R.R. 12 novembre 2001, n. 5. [1]
Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne.
(B.U. n. 57 del 21 novembre 2001 - S.O. n. 1).
Art. 1. (Oggetto).
1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque interne della regione Umbria, ai sensi della
Art. 2. (Classificazione delle acque pubbliche).
1. Ai sensi dell'art. 5 della
a) lago Trasimeno;
b) lago di Piediluco;
c) bacino idroelettrico di Alviano;
d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.
2. Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.
3. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria A sono classificate di categoria B.
Art. 3. (Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali).
1. Gli attrezzi di pesca vanno segnalati e contrassegnati in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.
2. Ai fini del comma 1 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.
3. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza.
4. Nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone destinate a campi di gara, gli attrezzi fissi e gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati rispettivamente a non meno di cinquanta metri e centocinquanta metri dalla riva.
5. Nelle zone individuate dalle province per la pesca notturna alla carpa è vietato installare reti a meno di duecento metri dalla riva.
6. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.
7. Il pescatore di professione è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita od in periodo di divieto.
Art. 4. (Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica).
1. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.
Art. 5. (Pesca con apparecchi elettrici).
1. La provincia può concedere, per scopo di studio o per interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica.
2. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.
Art. 6. (Modalità di pesca).
1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.
2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette, con l'uso di esche artificiali.
3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.
4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.
5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.
6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
8. La pesca con il sistema della «bottata» o «a scaccio» è vietata.
Art. 7. (Tesserini di pesca).
1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'articolo 28 della
2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile ed a durata annuale.
3. Nel tesserino per le specie previste sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:
a) la data di uscita di pesca;
b) gli esemplari catturati;
c) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
d) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca.
4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.
5. Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000 a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle province, di intesa con le associazioni piscatorie.
6. Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità definite dalle province.
Art. 8. (Orario di pesca).
1. In tutte le acque della regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
2. Nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
Art. 9. (Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi).
1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci e degli anfibi sono indicati nella tabella E allegata al presente regolamento.
2. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:
a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus);
b) scazzone (Cottus gobio);
c) lampreda (Lampetra planeri);
d) ghiozzo di fiume (Padogobius nigricans);
e) spinarello (Gasterosteus aculeatus);
f) granchio di fiume (Potamon edule).
3. L'amministrazione provinciale territorialmente competente può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.
4. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B anche nelle acque principali.
5. E' consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno (Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che dilettantistica.
6. E' consentita la pesca con uso di pescetto vivo esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovella, alborella e persico sole.
7. Nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno, per le specie barbo e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al termine dell'attività piscatoria.
8. La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con le modalità indicate al comma 7, è consentita tutto l'anno anche per pesci di lunghezza inferiore ai limiti previsti nella allegata tabella E.
9. La cattura delle rane è consentita soltanto con l'uso della lenza armata anche con amo, o ancoretta, ed è considerata attività di pesca.
10. E' vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis).
11. Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno cinque anelli. L'obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e trota iridea.
Art. 10. (Modalità di misura).
1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.
2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 11. (Impianti di acquacoltura).
1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra l'interessato deve presentare apposita domanda di concessione edilizia al comune, contenente la seguente documentazione:
a) le generalità del titolare della acquacoltura;
b) la località ove è ubicata l'acquacoltura;
c) la superficie del terreno sommerso espresso in ettari;
d) la planimetria dell'area in scala 1:25.000 e mappa catastale in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle interessate dall'impianto e dalle vasche e il disegno tecnico progettuale delle strutture in scala 1:100;
e) gli accorgimenti tecnici che si intende adottare per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dell'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato, anche in relazione al passaggio degli avannotti;
f) gli accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione e all'abbattimento del carico inquinante;
g) le specie ittiche che si intende immettere e allevare;
h) la presunta produzione e la durata dell'attività;
i) l'origine delle acque da utilizzare per l'allevamento;
j) attestato rilasciato dall'organo competente dell'idoneità delle acque all'uso richiesto.
2. Negli impianti di acquacoltura possono essere immesse e allevate la trota iridea, le specie autoctone e le specie esotiche che sicuramente non sono acclimatabili nelle acque della regione o che non determinano impatto negativo sulle comunità ittiche locali.
3. E' consentito l'allevamento del pesce gatto (Ictalurus melas) esclusivamente alle cooperative di pescatori di professione dei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara, facendo uso di gabbie galleggianti, utilizzando novellame proveniente da cattura effettuata nello stesso lago.
4. Per il rilascio della concessione di acquacoltura, il comune provvede ad acquisire il parere vincolante della provincia, espresso sulla base della documentazione di cui al comma 1, in relazione ai criteri di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico interessato, con particolare riferimento alla fauna ittica presente nel corso d'acqua.
5. In sede di rilascio della concessione il comune ne dà comunicazione all'ASL competente.
Art. 12. (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua).
1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, è disciplinato ai sensi dell'articolo 36 della
2. Ai fini del comma 1, l'interessato deve far domanda di concessione alla provincia, dimostrando il possesso dei requisiti sulla base della seguente documentazione:
a) le generalità del titolare;
b) la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua;
c) la superficie dello specchio d'acqua;
d) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;
e) la concessione di derivazione idrica, se prevista;
f) le specie che si intendono immettere o allevare;
g) attestato da parte dell'organo competente di idoneità delle acque all'uso richiesto.
3. In sede di rilascio della concessione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.
Art. 13. (Norma transitoria).
1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento i concessionari di specchi d'acqua comunicanti con corsi d'acqua superficiali devono garantire l'eliminazione di tutte le specie eventualmente presenti nel laghetto e non comprese nell'elenco di quelle consentite dal Programma ittico triennale.
Art. 14. (Abrogazione di norme).
1. E' abrogato il
Art. 15. (Norma di rinvio).
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa generale in materia (
Tabella A
Elenco delle acque secondarie di categoria A
Provincia di Fiume Nera, torrente Tescio: dalle sorgenti fino |
Perugia a località Ponte Grande (Assisi), fosso Sensati, |
torrente Tissino, torrente il Rio, torrente |
Argentina, torrente la Pescia, fiume Corno, |
fiume Vigi, fiume Sordo, fiume Menotre, torrente |
Campiano, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso |
Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume |
Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza |
con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle |
sorgenti fino alla presa idroelettrica di Pieve |
Fanonica, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e |
derivazioni: dalla sorgente fino alla località |
Casco dell'Acqua di Foligno, torrente |
Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, |
torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente |
Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente |
Assino: dalle sorgenti alla confluenza con il |
torrente S. Donato, torrente Vaschi, torrente |
Regnano, torrente Lama, torrente Carpina, |
torrente Passano. |
Provincia di Fiume Nera: dal confine con la provincia di |
Terni Perugia (ponte Santiago) a Terni (vecchio stadio |
di Viale Brin), torrente Monterivoso, torrente |
Terria, forma del Principe, forma Quattrini, |
forma di Mezzo, canale la Ferriera; Fiume Velino |
ed affluenti relativi: tutto il tratto che |
scorre in provincia di Terni, con esclusione del |
canale che mette in comunicazione le acque del |
lago Piediluco con quelle del fiume Velino, |
limitatamente al tratto che va dal Lago fino al |
Ponte sulla strada principale della Stazione di |
Piediluco; Torrente Chiani ed affluenti |
relativi: dallo sbarramento sito in località |
Morrano fino alla confluenza con il torrente |
Paglia; Torrente Fersinone ed affluenti |
relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla |
strada provinciale San Vito-Migliano. |
Tabella B
ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA
PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI.
a. Lago Trasimeno |
Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge |
pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale |
devono essere installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta |
metri dalla battigia. |
1) Altana: per l'altana la misura minima consentita |
del lato delle maglie è di mm. 22, |
l'altezza massima consentita è di metri |
1,50. |
2) Altana per carpe: la misura minima consentita del lato |
delle maglie è di mm. 70, l'altezza |
massima consentita della rete è di metri |
4. |
3) Altanella da la misura minima consentita del lato |
latterino: delle maglie è di mm. 7; l'altezza |
massima consentita della rete è di metri |
1,80. |
4) Retino da la lunghezza massima consentita del |
gamberetti: diametro o lato maggiore è di cm. 80; la |
misura minima consentita del lato delle |
maglie è di mm. 5. |
5) Tofone con ali da l'uso di questo attrezzo con le |
latterino: caratteristiche di seguito specificate è |
consentito dal 1° ottobre al 31 marzo di |
ogni anno. La misura consentita del lato |
delle maglie delle ali e della guida è |
rispettivamente di mm. 12 e mm. 18; la |
lunghezza massima consentita delle ali è |
di metri 5; la misura minima consentita |
delle maglie della sacca è di mm. 5; la |
lunghezza massima consentita della guida |
è di metri 25; l'altezza massima |
consentita dell'attrezzo è di metri 4 |
comprese la guida, le ali e la falda o |
cappello. Per ciascun tofone è |
consentito un numero massimo di 5 |
inganni. |
Questi attrezzi possono essere |
installati in file disposte ad una |
distanza di almeno metri 20 l'una |
dall'altra con interruzioni di almeno |
metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il |
passaggio per le imbarcazioni. |
E' fatto obbligo segnalare il passaggio |
tra 2 tofi mediante apposizione di |
bandierine bianche sui due pali |
terminali. |
|
I pali di sostegno dei tofi e delle |
relative guide devono essere in legno e |
sporgere dalla superficie dell'acqua |
almeno metri 1,20. |
6) Tofone con ali: la misura minima consentita del lato |
delle maglie delle ali e della guida è |
di mm. 18; la lunghezza massima |
consentita del lato delle ali è di metri |
5; la misura minima consentita del lato |
delle maglie della sacca è di mm. 8; la |
lunghezza massima consentita della guida |
è di metri 25; l'altezza massima |
consentita dell'attrezzo è di metri 4, |
compresa la guida e le ali. |
Per ciascun tofone sono consentiti un |
numero massimo di 5 inganni. Questi |
attrezzi possono essere installati in |
file disposte ad una distanza di metri |
100 l'una dall'altra con interruzioni di |
almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per |
lasciare il passaggio per le |
imbarcazioni. |
E' fatto obbligo segnalare tale |
passaggio mediante apposizione di |
bandierine bianche sui due pali |
terminali. |
I pali di sostegno dei tofoni e delle |
relative guide devono essere in legno e |
sporgere dalla superficie dell'acqua |
almeno metri 1,20. |
7) Giacchio o la misura minima consentita del lato |
sparviero: delle maglie è di mm. 5. |
8) Bertovello: senza ali e con uno o più inganni; |
l'apertura massima consentita della rete |
è di cm. 80; la misura minima consentita |
del lato delle maglie è di mm. 18. |
9) Bilancella: la misura massima consentita del lato |
della rete è di metri 1,50; la misura |
minima consentita del lato delle maglie |
è di mm. 10. |
10) Palamite o fila |
11) Nassa per la misura minima consentita del lato |
gambero rosso delle maglie degli inganni è di mm. 10. |
(Procambarus |
clarkii) |
|
b. Lago di Piediluco |
1) Arte grossa: la lunghezza massima consentita della |
rete è di metri 80, l'altezza massima |
consentita della rete è di metri 12; la |
misura minima consentita del lato delle |
maglie del sacco è di mm. 10, delle |
maglie delle ali è di mm. 40, delle |
maglie all'imbocco delle ali è di mm. |
20. |
Nelle acque del lago può essere usata |
una sola Arte Grossa. |
2) Rete verticale la lunghezza massima consentita della |
chiara: (detta anche rete è di metri 200; l'altezza massima |
retella da posta o di metri 8; la misura minima consentita |
altana): del lato delle maglie è di mm. 24. |
La lunghezza complessiva di tali |
attrezzi contemporaneamente installati |
nelle acque del lago non può essere |
superiore a metri 1.600. |
3) Martavellone o l'apertura massima consentita della |
Cucullo: bocca è di metri 2; la lunghezza massima |
consentita della mezzerina o longarina è |
di metri 50, la cui misura minima |
consentita del lato delle maglie è di |
mm. 20; la lunghezza massima consentita |
delle ali è di metri 20, la cui misura |
minima consentita del lato delle maglie |
è di mm. 30; la misura minima consentita |
delle maglie del sacco è di mm. |
13.L'altezza massima consentita della |
rete è di metri 12.L'uso di detto |
attrezzo è consentito su tutta la |
superficie del lago, esclusivamente nel |
periodo compreso tra il 1° settembre ed |
il 31 dicembre di ogni anno. Il numero |
massimo di martavelloni o cuculli che |
può essere installato nelle acque del |
lago è di numero 6 unità. |
4) Tramaglio o la lunghezza massima consentita della |
Tremaglio: rete è di metri 30 e l'altezza di metri |
2; la misura minima consentita del lato |
delle maglie della rete interna è di mm. |
18. Nelle acque del lago il numero |
massimo consentito di tramagli è di 10 |
unità. |
5) Bertovello o l'apertura massima consentita della |
Bertavello: bocca è di metri 1,50; la misura minima |
consentita del lato delle maglie è di |
mm. 15. L'attrezzo può essere munito di |
ali la cui lunghezza e altezza massima |
consentita è rispettivamente di metri 8 |
e di metri 6, le cui maglie abbiano il |
lato non inferiore a mm. 20.Nelle acque |
del lago il numero massimo consentito di |
bertovelli è di 20 unità. |
6) Palamite: il numero massimo di ami consentiti per |
ciascuna palamite è di n. 100. Il numero |
massimo di Palamiti che può essere |
installato nelle acque del lago è di n. |
2 unità. |
7) Bilancella: la misura massima consentita del lato |
della rete è di metri 1,50; la misura |
minima consentita del lato delle maglie |
è di mm. 10. |
|
Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del |
Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca |
professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo |
compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno. |
E' vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in |
comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino. |
E' vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio |
Nera per metri 200. |
La Provincia competente, ai soli fini della pesca all'anguilla, può |
prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente. |
|
c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga. |
1) Rete verticale la lunghezza massima consentita della |
chiara (detta anche rete è di metri 200 e l'altezza di metri |
retella posta o 8; la da misura minima consentita del |
altana): lato delle maglie è di mm. 30. L'uso di |
questa rete è vietato ad una distanza |
inferiore a metri 70 dalla riva. La |
lunghezza complessiva di tali attrezzi |
contemporaneamente installati nelle |
acque del lago non può essere superiore |
a metri 1800. |
2) Martavellone o l'apertura massima consentita della |
Cucullo: bocca è di metri 1,50; la lunghezza |
massima consentita della mezzerina o |
longarina è di metri 50, la cui misura |
minima consentita del lato delle maglie |
è di mm. 15; la lunghezza massima |
consentita delle ali è di metri 8 la cui |
misura minima consentita del lato delle |
maglie è di mm. 15; la misura minima |
consentita delle maglie del sacco è di |
mm. 13, l'altezza massima consentita |
della rete è di metri 5. |
Nel bacino idroelettrico di Corbara è |
consentita l'installazione di non più di |
30 martavelloni o cuculli per la cattura |
dell'anguilla, del pesce gatto e del |
siluro nel periodo intercorrente dal 1° |
settembre al 31 dicembre, e dal 1° |
gennaio al 31 maggio per la cattura |
soltanto del pesce gatto e del siluro. |
Dal fosso della Pasquarella fino al |
Fosso della Barca, è consentita |
l'installazione di non più di n. 8 |
martavelloni o cuculli nei periodi |
intercorrenti tra il 1° settembre ed il |
31 dicembre esclusivamente per la |
cattura dell'anguilla, del pesce gatto e |
del siluro e, dal 1° gennaio ed il 31 |
maggio, esclusivamente per la cattura |
del pesce gatto e del siluro. |
3) Bilancella: la misura massima consentita del lato |
della rete è di metri 1,50; la misura |
minima consentita del lato delle maglie |
è di mm. 10. |
4) Palamite: il numero massimo consentito di ami per |
ciascuna palamite è di n. 100. |
Il numero massimo di palamiti che può |
essere installato nelle acque del bacino |
idroelettrico di Corbara è di n. 2 |
unità. |
|
d. Bacino idroelettrico di Alviano |
1. Altana: la lunghezza massima consentita della |
rete è di metri 150 e l'altezza massima |
è di metri 2,00; la misura minima |
consentita delle maglie è di mm. |
30.L'uso dell'altana è vietato ad una |
distanza inferiore a metri 30 dalla |
riva. |
La lunghezza complessiva di tali attrezzi |
contemporaneamente installati nelle acque |
del bacino idroelettrico di Alviano non |
può superare i metri 1000. |
2. Martavellone o l'apertura massima della bocca è di |
Cucullo: metri 1,50; la lunghezza massima della |
mezzerina o longarina è di metri 50, la |
cui misura minima consentita del lato |
delle maglie è di mm. 15; la lunghezza |
massima consentita delle ali è di metri |
8 la cui misura minima consentita del |
lato della maglie è di mm. 15; la misura |
minima consentita delle maglie del sacco |
è di mm. 13; l'altezza massima |
consentita della rete è di metri 2. |
Nelle acque del bacino idroelettrico |
di Alviano è consentita l'installazione |
di non più di n. 15 martavelloni o |
cuculli per la cattura dell'anguilla, |
del pesce gatto e del siluro nei periodi |
intercorrenti dal 1° settembre al 31 |
dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio |
per la cattura soltanto del pesce gatto |
e del siluro. |
3. Bertovello o l'apertura massima consentita della |
Bertavello: bocca è di cm. 80; la lunghezza minima |
consentita del lato delle maglie è di |
mm. 15.La lunghezza massima consentita |
dell'attrezzo è di metri 1,50. |
4. Bilancella: la misura massima consentita del lato |
della rete è di metri 1,50; la misura |
minima consentita del lato delle maglie |
è di mm. 10. |
5. Palamite: il numero massimo consentito di ami per |
ciascuna palamite è di n. 40. |
Il numero massimo di palamiti che può |
essere installato nelle acque del bacino |
idroelettrico di Alviano è di numero 2 |
unità. |
Tabella C
ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA DILETTANTISTICA
Acque principali e acque secondarie di categoria B |
1) Bilancella: la misura massima consentita del lato della |
rete è di metri 1,50; la misura minima |
consentita del lato delle maglie è di mm. |
10. |
L'uso della bilancella è consentito su |
tutte le acque principali e secondarie di |
categoria B che hanno una larghezza |
superiore a 3 metri. |
L'uso della bilancella è consentita solo |
dalla riva a "piede asciutto " ed a una |
distanza di metri 40 dalle scale di monta, |
griglie e simili, macchine idrauliche, |
sbocchi di canali, cascate naturali ed |
artificiali, arcate di ponti e sbarramenti. |
E' vietato per la bilancella qualsiasi |
impianto fisso anche solo temporaneamente |
nel terreno. E' vietato l'uso della |
bilancella da natante o a strascico. L'uso |
della bilancella è vietato dal 1° aprile al |
30 giugno di ogni anno. Nel lago di Corbara |
l'uso della bilancella è vietato dal 1° |
aprile al 31 ottobre di ogni anno. |
2) Canna con o |
senza mulinello |
3) Tirlindana |
|
Acque secondarie di categoria A |
1) Canna con o |
senza mulinello |
2) Tirlindana l'uso della tirlindana è consentito |
esclusivamente nel tratto del fiume Velino |
che scorre nella regione Umbria. |
Tabella D
Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla e
del pesce gatto anche ai possessori di licenza di tipo B
a) Provincia di Perugia: Tutte le acque principali e secondarie di
categoria B.
b) Provincia di Terni: Tutte le acque principali e secondarie di categoria
B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.
Tabella E
EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI E
ANFIBI.
Specie Epoche di divieto di pesca Lunghezza Limiti |
minima cattura |
pesci giorna- |
lieri |
Anguilla cm. 35 |
Barbo cm. 20 n. 10 |
Carpa dal 1° al 31 maggio cm. 40 n. 5 |
Coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio cm. 30 |
Cavedano cm. 25 n. 10 |
Latterino dal 1° aprile al 30 settembre |
Luccio dal 15 gennaio al 15 marzo cm. 50 n. 3 |
Persico reale dal 15 marzo al 15 aprile cm. 16 n. 20 |
Persico reale dal 15 marzo al 30 aprile cm. 16 n. 20 |
nel lago di |
Piediluco |
Persico trota dal 15 aprile al 15 maggio cm. 20 n. 10 |
Sandra o dal 15 marzo al 30 aprile n. 15 |
lucioperca |
Tinca dal 15 maggio al 15 giugno cm. 20 n. 10 |
Trota fario da un'ora dopo il tramonto cm. 22 n. 6 |
della prima domenica di |
ottobre all'alba dell'ultima |
domenica di febbraio: durante |
tale periodo, nelle acque |
secondarie di categoria A è |
vietata la pesca a tutte le |
specie |
Rane verdi dal 1° aprile al 31 maggio n. 30. |
[1] Abrogato dall'art. 53 della