§ 3.3.76 - R.R. 12 settembre 2000, n. 5.
Norme transitorie di applicazione del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo della specie cinghiale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:12/09/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale, contenute nell'art. 4 e le prescrizioni connesse ai comprensori di [...]


§ 3.3.76 - R.R. 12 settembre 2000, n. 5.

Norme transitorie di applicazione del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo della specie cinghiale.

(B.U. n. 51 del 20 settembre 2000).

 

Art. 1.

     1. Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale, contenute nell'art. 4 e le prescrizioni connesse ai comprensori di gestione della specie, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, entrano in vigore nella stagione venatoria 2001/2002.

     Nelle more della individuazione dei territori vocati per la presenza del cinghiale e dei comprensori di gestione della specie, la caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nei settori individuati dalle Province. Nel restante territorio le squadre possono effettuare le battute mantenendo una distanza tra loro di almeno 500 metri.