Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 12/09/2000 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale, contenute nell'art. 4 e le prescrizioni connesse ai comprensori di [...] |
§ 3.3.76 - R.R. 12 settembre 2000, n. 5.
Norme transitorie di applicazione del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo della specie cinghiale.
(B.U. n. 51 del 20 settembre 2000).
1. Le norme relative alla pianificazione territoriale finalizzata alla gestione e al prelievo venatorio della specie cinghiale, contenute nell'art. 4 e le prescrizioni connesse ai comprensori di gestione della specie, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 5 del
Nelle more della individuazione dei territori vocati per la presenza del cinghiale e dei comprensori di gestione della specie, la caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nei settori individuati dalle Province. Nel restante territorio le squadre possono effettuare le battute mantenendo una distanza tra loro di almeno 500 metri.