§ 3.3.75 - L.R. 3 marzo 2000, n. 16.
Calendario venatorio per la stagione 1998-1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:03/03/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. In deroga all'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è approvato il calendario venatorio per la stagione 1998/1999 nel testo allegato alla presente legge.


§ 3.3.75 - L.R. 3 marzo 2000, n. 16. [1]

Calendario venatorio per la stagione 1998-1999.

(B.U. n. 13 del 10 marzo 2000).

 

Art. 1.

     1. In deroga all'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è approvato il calendario venatorio per la stagione 1998/1999 nel testo allegato alla presente legge.

 

Allegato

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE

1998/1999

     L'esercizio venatorio nella stagione 1998/1999 è consentito, secondo il principio della caccia programmata, negli ambiti territoriali di caccia istituiti con delibera del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 766, pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 aprile 1995, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1239 del 27 febbraio 1996 con le seguenti modalità:

 

     A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

     1) dal 6 settembre al 17 dicembre 1998 alla specie: tortora - quaglia

- merlo - starna - pernice rossa - lepre;

     2) a) dal 6 settembre 1998 al 17 gennaio 1999 alle seguenti specie: alzavola - colombaccio - germano reale - marzaiola;

     b) dal 6 settembre 1998 al 31 dicembre 1998: fagiano;

     nel periodo dal 6 al 20 settembre la caccia alle specie indicate ai precedenti punti 1) e 2) è consentita esclusivamente nei giorni 6-12 e 13 settembre;

     3) dal 20 settembre al 31 dicembre 1998 alle seguenti specie: allodola

- coniglio selvatico - minilepre;

     4) dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 alle seguenti specie: beccaccia - beccaccino - canapiglia - cesena - codone - combattente - cornacchia grigia - fischione - folaga - frullino - gallinella d'acqua - gazza - ghiandaia - mestolone - moretta - moriglione - pavoncella - porciglione - tordo bottaccio - tordo sassello - volpe;

     5) dal 4 ottobre al 31 dicembre 1998 alla specie cinghiale: in questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita: nel mese di ottobre esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica; nel restante periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1998, nei giorni di giovedì, sabato e domenica; le Amministrazioni provinciali possono limitare ulteriormente i giorni della settimana in cui è consentita la caccia al cinghiale in battuta, nel mese di ottobre in relazione alla attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94;

     6) dal 1° novembre al 31 dicembre 1998 alle seguenti specie: capriolo

- cervo - daino - muflone esclusivamente nelle aziende faunistico

venatorie; il prelievo di tali specie è altresì consentito nelle Aziende

agri turistico venatorie con le modalità e nei tempi previsti dal

regolamento regionale n. 35/95; le Amministrazioni provinciali possono

autorizzare la caccia di selezione agli ungulati, in zone determinate con

sufficiente consistenza di tali specie, a partire dal 2 agosto 1998 nel

rispetto dell'arco temporale previsto per la caccia a tali specie;

     7) nelle Aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie consentite ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6) effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali inizia il 20 settembre 1998 e termina il 31 dicembre 1998, con esclusione delle specie fagiano, volpe e germano reale che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 1999.

 

     B) DIVIETI.

     a) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria: gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento del luogo di caccia;

     b) è vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque d'interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta;

     c) il giorno 4 ottobre 1998 è vietato l'esercizio venatorio in tutto il comune di Assisi.

 

     C) GIORNI DI CACCIA.

     A partire dal 20 settembre e per l'intera stagione venatoria, con l'eccezione di cui al successivo comma, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

     Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1998 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per cinque giorni alla settimana con l'esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino il giorno scelto nella casella corrispondente della colonna con la dicitura "appostamento" o di quella con la dicitura "vagante" a seconda che la forma di caccia scelta per quella giornata, sia rispettivamente la caccia da appostamento alla migratoria oppure la caccia anche vagante a tutte le specie consentite.

     Le giornate di caccia alla migratoria svolte dai cacciatori umbri negli Ambiti Territoriali di caccia dell'Umbria diversi da quello scelto come residenza venatoria, devono essere annotate nella apposita colonna del tesserino, e non possono superare il limite di 30 nella stagione.

 

     D) GIORNATA VENATORIA.

     L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

     - dal 1° settembre al 14 settembre dalle ore 5.45 alle ore 19.15;

     - dal 15 settembre al 30 settembre dalle ore 6.00 alle ore 19.00;

     - dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 18.30;

     - dal 16 ottobre al 24 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 18.30;

     - dal 25 ottobre al 31 ottobre dalle ore 6.00 alle ore 17.00;

     - dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 16.45;

     - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 16.45;

     - dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 16.30;

     - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 16.45;

     - dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7.00 alle ore 17.00;

     - dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 17.15.

     La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

 

     E) CARNIERE.

     Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

     1) fagiano - pernice rossa - starna - lepre comune - coniglio selvatico: due capi complessivamente di cui una sola lepre e una sola starna;

     2) ungulati: un capo;

     3) quaglia e tortora: 10 capi complessivamente;

     4) tordi, merlo e cesena: 20 capi complessivamente;

     5) alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, combattente, pavoncella: 5 capi complessivamente;

     6) colombaccio: 10 capi;

     7) beccaccia: 5 capi.

     Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

 

     F) APPOSTAMENTI.

     a) Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente: gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:

     - Oasi di protezione;

     - Zone di ripopolamento e cattura;

     - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

     Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.

     Un appostamento fisso al colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al colombaccio.

     Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale.

     La distanza tra due appostamenti al colombaccio si misura dal capanno principale;

     b) gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 dai confini delle Oasi di protezione e a meno di mt. 100 dai confini delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo;

     c) negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: lepre, fagiano, starna, pernice rossa, beccaccia e beccaccino;

     d) in ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente;

     e) negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel limite massimo di 40 unità; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità. E' vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

     f) è proibita la caccia in botte.

 

     G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI.

     E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1000 dai valichi montani e indicati nell'elenco in calce al presente calendario venatorio.

 

     H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.

     Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta appena inizia a cacciare, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui al punto 3, 4, 5, 6, 7 della lettera E); i capi appartenenti alla specie di cui ai punti 1 e 2 della stessa lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento. Il tesserino deve essere riconsegnato, al termine della stagione, per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria.

 

     I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.

     L'addestramento e l'allenamento dei cani è disciplinato come segue:

     a) nelle zone addestramento cane con le modalità e i tempi previsti dal regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;

     b) dal 15 al 30 agosto 1998 su tutto il territorio regionale esclusi i terreni coltivati. Le Amministrazioni provinciali, per esigenze di coordinamento con le Province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.

 

     L) CONTROLLO DELLE SPECIE.

     Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

 

     M) CACCIATORI NON RESIDENTI IN UMBRIA.

     Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 11, 12, 13 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     Le Province possono ammettere quote di cacciatori extraregionali non superiori a 50 unità, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.

 

     N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE.

     E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 all'interno delle aree contigue del Parco del Monte Cucco e del Parco Fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia esclusivamente i residenti nei comuni rispettivamente di: Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico per l'area del Monte Cucco e di Todi, Baschi, Orvieto, Alviano, Guardea, Montecchio e Monte Castello di Vibio, per l'area di Baschi.

 

     Per quanto non previsto nel presente calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

ELENCO

VALICHI MONTANI

     Provincia di Perugia

     1) Cinque Cerri - Comune di Bettona e Deruta dalla località Bandita a quota mt. 626 alla località Monte Cinque Querce a Campo Romito a quota mt. 641.

     2) Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone, dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.

 

     Provincia di Terni

     1) Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.

     2) Forca di Valle Noce - Comune di Terni, dal Monte Cerigiolo a quota mt. 960 al Pizzo D'Aiano a quota mt. 1.032.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.