Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 11/02/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. All'art. 16 della L.R. 44/98 è soppresso il riferimento all'art. 14 della legge stessa. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. 1. L'adeguamento degli impianti di acquacoltura con strutture a terra, già funzionanti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 44/98, è consentito fino al 30 giugno 2002. |
§ 3.3.74 - L.R. 11 febbraio 2000, n. 11. [1]
Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca.
(B.U. n. 8 del 23 febbraio 2000 - S.O. n. 4).
1. All'art. 16 della L.R. 44/98 è soppresso il riferimento all'art. 14 della legge stessa.
1. [10].
2. [11].
3. [12].
4. [13].
5. Il comma 4 dell'art. 38 della L.R. n. 44/98 è abrogato.
1. L'adeguamento degli impianti di acquacoltura con strutture a terra, già funzionanti alla data di entrata in vigore della
[1] Abrogata dall'art. 53 della
[2] Modifica il comma 2, art. 1 della
[3] Modifica la lettera a), comma 1, art. 9 della
[4] Aggiunge il comma 2 all'art. 14 della
[5] Modifica il comma 1, art. 23 della
[6] Sostituisce il comma 4, art. 30 della
[7] Sostituisce il comma 4, art. 33 della
[8] Modifica il comma 3, art. 36 della
[9] Modifica le lettere g), j), m), q), s) e t), comma 1, art. 37 della
[10] Modifica il comma 1, art. 38 della
[11] Sostituisce l'alinea del comma 2, art. 38 della
[12] Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 38 della
[13] Aggiunge la lettera c) al comma 2, art. 38 della