§ 3.3.68 - L.R. 20 novembre 1998, n. 39.
Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:20/11/1998
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone [...]


§ 3.3.68 - L.R. 20 novembre 1998, n. 39.

Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. n. 70 del 25 novembre 1998).

 

Art. 1.

     Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietata ogni attività confliggente con le finalità di protezione del territorio medesimo e con le modalità di costituzione dei singoli istituti.