Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 30/03/1995 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, le parole «deve risultare pari al 25 per cento» sono sostituite con le seguenti (Omissis) |
§ 3.3.52 - L.R. 30 marzo 1995, n. 18. [1]
Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).
1. Al primo comma dell'art. 13 della
[1] Abrogata dall'art. 2 della