Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 08/09/1994 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la stagione venatoria 1994/1995 sono sospesi gli effetti della opzione per la forma di caccia di cui all'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. |
§ 3.3.48 - L.R. 8 settembre 1994, n. 32. [1]
Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(B.U. n. 42 del 14 settembre 1994).
1. Per la stagione venatoria 1994/1995 sono sospesi gli effetti della opzione per la forma di caccia di cui all'art. 31 della
2. Le Province rilasciano per la stagione venatoria 1994/1995 autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia con l'uso dei richiami vivi in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata 1989/90 dando priorità a coloro che ne erano in possesso nella stessa annata 1989/90.
3. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso di caccia con l'uso di richiami vivi, non si applica, per la stagione venatoria 1994/1995, il dispositivo del comma 7 dell'art. 24 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della