Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 09/02/1994 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, costituito in conformità degli articoli 21 e seguenti del Regolamento per la esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, disciplinato [...] |
Art. 2. 1. Il patrimonio del Consorzio è trasferito alla Provincia di Perugia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo n. 32 dello statuto del Consorzio. |
Art. 3. 1. La Regione dell'Umbria provvede ad erogare, annualmente, in favore della Provincia di Perugia un contributo, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla stessa Provincia per l'esercizio [...] |
Art. 4. 1. Per gli interventi di cui al precedente art. 3 la presente legge trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1994. |
Art. 5. 1. Per far fronte agli oneri pregressi accumulati dal Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno è autorizzata, limitatamente all'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 da iscriversi sia [...] |
Art. 6. 1. Il capitolo numero 4220 del bilancio regionale codifica numero 2183021, è soppresso a decorrere dall'esercizio finanziario 1994. |
Art. 7. 1. Sono abrogati gli articoli numeri 9, 10, 11, 12, 13 e 15 nonché l'ultimo periodo dell'articolo 14 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51. |
§ 3.3.46 - L.R. 9 febbraio 1994, n. 2.
Soppressione del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.
(B.U. 16 febbraio 1994, n. 7).
1. Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, costituito in conformità degli articoli 21 e seguenti del Regolamento per la esecuzione della
2. La Giunta regionale provvede, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di procedere alla liquidazione del Consorzio.
1. Il patrimonio del Consorzio è trasferito alla Provincia di Perugia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo n. 32 dello statuto del Consorzio.
2. Il personale in servizio presso il Consorzio alla data del 30 giugno 1992 è trasferito alla Provincia di Perugia, mantenendo presso il nuovo ente lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisiti.
3. La Provincia di Perugia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Consorzio.
1. La Regione dell'Umbria provvede ad erogare, annualmente, in favore della Provincia di Perugia un contributo, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla stessa Provincia per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso per il ripianamento dei propri disavanzi di esercizio conseguiti negli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo.
1. Per gli interventi di cui al precedente art. 3 la presente legge trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1994.
2. Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1994 i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:
a) lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000), con iscrizione al capitolo 4222, di nuova istituzione, denominato: «Contributo alla Amministrazione provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla Provincia stessa per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo».
b) lire trecentomilioni (300.000.000), con iscrizione al capitolo 4223, di nuova istituzione, denominato: «Contributo alla Amministrazione provinciale di Perugia come concorso regionale nelle spese sostenute dalla Provincia stessa per l'esercizio dei compiti già affidati al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno e per il pagamento delle rate residue dei mutui contratti dallo stesso Consorzio per il ripiano dei propri disavanzi di esercizio per gli anni 1988 e 1989 e per la realizzazione del Centro ittiogenico di Sant'Arcangelo».
3. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte come segue:
a) quanto a lire centosettantatremilionicinquecentomila (173.500.000) mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 4220, soppresso, a decorrere dall'esercizio 1994, con l'art. 6 della presente legge;
b) quanto a lire trecentomilioni (300.000.000), mediante utilizzo dei fondi che verranno trasferiti dallo Stato a valere sui finanziamenti per gli interventi programmati in campo agricolo e forestale (Piano Agricolo Nazionale).
4. Con legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1994 verranno iscritti gli stanziamenti aggiuntivi necessari all'attuazione della presente legge, con riferimento ai fabbisogni effettivi di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
5. Per gli anni dal 1995 in poi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata con legge di bilancio.
6. A partire dall'esercizio successivo all'estinzione dei singoli mutui, come indicato nell'allegata tabella «A» tale contributo verrà ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare annuo delle rate di ammortamento dei mutui estinti.
1. Per far fronte agli oneri pregressi accumulati dal Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno è autorizzata, limitatamente all'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 da iscriversi sia in termini di competenza che di cassa al cap. 4224 di nuova istituzione nel bilancio 1994 denominato: «Contributo straordinario al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno».
2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con l'apposita disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1993, elenco n. 2, n. ordine 3 allegato a detto bilancio.
3. La disponibilità relativa all'anno 1993 è iscritta nella competenza dell'anno 1994 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della
4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994.
1. Il capitolo numero 4220 del bilancio regionale codifica numero 2183021, è soppresso a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.
1. Sono abrogati gli articoli numeri 9, 10, 11, 12, 13 e 15 nonché l'ultimo periodo dell'articolo 14 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della
Tabella A - (Omissis).