§ 3.3.41 - L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 11 gennaio 1979, n. 2 - Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:02/07/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è così sostituito:
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è abrogato.
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, come modificato - al secondo comma - dalla legge regionale 4 marzo 1988, n. 7, è così sostituito:
Art. 4.      1. L'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è così sostituito:
Art. 5.      1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è così sostituito:
Art. 6.      1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è abrogato.
Art. 7.      1. L'onere relativo alle funzioni delegate alle Province derivanti dall'applicazione della presente legge è ricompreso fra le spese finanziate con il cap. 4190, voce 6260 del bilancio regionale.
Art. 8.      1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 30.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 4192 di nuova istituzione, [...]
Art. 9.      1. L'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è soppresso.
Art. 10.      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone il materiale didattico di supporto per la preparazione dei candidati all'esame secondo il [...]


§ 3.3.41 - L.R. 2 luglio 1991, n. 16. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 11 gennaio 1979, n. 2 - Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.

(B.U. n. 34 del 10 luglio 1991).

 

Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, come modificato - al secondo comma - dalla legge regionale 4 marzo 1988, n. 7, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. L'onere relativo alle funzioni delegate alle Province derivanti dall'applicazione della presente legge è ricompreso fra le spese finanziate con il cap. 4190, voce 6260 del bilancio regionale.

 

     Art. 8.

     1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 30.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 4192 di nuova istituzione, denominato: «Contributi alle associazioni venatorie e ambientaliste per lo svolgimento di attività formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione venatoria».

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 4190/Voce 6260 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

     4. A norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, l'onere di cui al comma 1 sarà annualmente determinato, a decorrere dall'esercizio 1992, con la legge di bilancio.

 

     Art. 9.

     1. L'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è soppresso.

 

     Art. 10.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone il materiale didattico di supporto per la preparazione dei candidati all'esame secondo il programma delle materie di cui al comma 2 dell'art. 1.

     2. Fino all'approvazione del programma delle materie di esame e del materiale di supporto didattico di cui al comma 1, nonché del questionario per la prova scritta di cui al comma 2 dell'art. 1, valgono le norme vigenti alla data di approvazione della presente legge.

     3. Le commissioni di esami, costituite, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, come sostituito dal precedente art. 3, sono nominate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     4. Le procedure di ammissione agli esami, previste nell'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, come modificato dal precedente art. 4, si applicano ai candidati che presentino domanda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.