Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 28/02/2005 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 3). |
Art. 2. (Modificazioni e integrazioni dell’articolo 4). |
§ 3.2.150 - L.R. 28 febbraio 2005, n. 19. [1]
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.
(B.U. 16 marzo 2005, n. 12).
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 3).
1. La lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della
«a) l’acquisto e l’uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;».
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modificazioni e integrazioni dell’articolo 4).
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della
«2. I contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l’Umbria.».
[1] Abrogata dall'art. 225 della