§ 3.2.133 - R.R. 21 gennaio 2003, n. 2.
Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:21/01/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Struttura regionale competente al controllo).
Art. 2.  (Atti soggetti a controllo).
Art. 3.  (Modalità del controllo).
Art. 4.  (Esercizio del controllo).
Art.5.  (Esecutività degli atti).
Art. 6.  (Comunicazione delle decisioni).
Art. 7.  (Pubblicazione).


§ 3.2.133 - R.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie.

(B.U. n. 4 del 28 gennaio 2003).

 

Art. 1. (Struttura regionale competente al controllo).

     1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie e delle altre associazioni agrarie, comunque denominate; di seguito chiamate «enti», è esercitato dal Servizio «credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni» della Direzione regionale attività produttive, di seguito denominato «Servizio», in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16.

 

          Art. 2. (Atti soggetti a controllo).

     1. Sono soggetti al controllo gli atti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 concernenti:

     a) statuti e loro modificazioni e integrazioni;

     b) regolamenti;

     c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

     d) rendiconti della gestione;

     e) atti di programmazione e di pianificazione;

     f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti;

     g) nomina dei membri degli organi degli enti.

     2. Gli atti devono essere presentati o inviati al Servizio in duplice copia autentica. contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto, nonché dell' oggetto, entro trenta giorni dalla data di adozione.

     3. Nell'ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro il termine di cui al comma 2, gli atti decadono automaticamente.

 

     Art. 3. (Modalità del controllo).

     1. Il controllo di cui all'articolo 1 comporta la verifica della conformità dell'atto allo statuto dell'ente, nonché alle norme vigenti, con particolare riferimento alla competenza, alla regolarità della forma e della procedura, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     2. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli degli atti già adottati dagli enti stessi.

 

     Art. 4. (Esercizio del controllo).

     1. Il Servizio, nell'esercizio della funzione di controllo adotta le seguenti determinazioni.

     a) visto di legittimità;

     b) richiesta di chiari menti ed elementi integrativi di giudizio;

     c) annullamento parziale o totale.

     2. Le decisioni di annullamento e quelle di richiesta di chiari menti ed elementi integrativi di giudizio devono essere motivate. con l'indicazione, rispettivamente, dei vizi di legittimità riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare.

     3. Le decisioni di annullamento sono definitive.

 

          Art.5. (Esecutività degli atti).

     1. Gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2 diventano esecutivi;

     a) nell'ipotesi che il Servizio adotti una determinazione favorevole nella forma del visto di legittimità, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;

     b) nell'ipotesi che, nel termine di cui alla lettera a), il Servizio non adotti alcuna determinazione.

     2. Il termine previsto al comma 1, ai fini dell'esecutività degli atti, può essere interrotto una sola volta se il Servizio chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.

     3. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'atto decade automaticamente se, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organi dell'ente non forniscono i chiarimenti o gli elementi richiesti.

     4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il 10 e il 31 agosto e fra il 23 dicembre e il 6 gennaio di ciascun anno.

 

     Art. 6. (Comunicazione delle decisioni).

     1. Le decisioni di cui all'articolo 4 devono essere comunicate agli enti entro e non oltre il ventesimo giorno successivo non festivo a quello della loro adozione.

 

          Art. 7. (Pubblicazione).

     1. Gli atti soggetti a controllo sono affissi all'Albo pretorio dell'ente che li ha adottati per un periodo di quindici giorni, dalla data di adozione, salve le diverse previsioni dello statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza.