§ 3.2.126 - R.R. 24 aprile 2002, n. 1.
Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:24/04/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Risorse finanziarie.
Art. 3.  Moduli organizzativi.
Art. 4.  Procedure di concessione.
Art. 5.  Avvio del procedimento.
Art. 6.  Ambito di applicazione.
Art. 7.  Procedimento.
Art. 8.  Ambito di applicazione.
Art. 9.  Procedimento a graduatoria.
Art. 10.  Procedimento a sportello.
Art. 11.  Ambito di applicazione.
Art. 12.  Procedimento.
Art. 13.  Forme di aiuto.
Art. 14.  Contributi in conto capitale.
Art. 15.  Premi ed aiuti.
Art. 16.  Indennità.
Art. 17.  Rilascio di garanzie.
Art. 18.  Contributo in conto interessi.
Art. 19.  Finanziamento agevolato.
Art. 20.  Monitoraggio.
Art. 21.  Controlli.
Art. 22.  Decadenza.
Art. 23.  Sanzioni.
Art. 24.  Procedimento.


§ 3.2.126 - R.R. 24 aprile 2002, n. 1.

Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.

(B.U. 8 maggio 2002, n. 21 - S.O.)

 

TITOLO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «aiuti», concessi dalla Regione dell’Umbria o da enti e organismi cui siano state conferite o comunque affidate le relative funzioni, di seguito denominati «soggetto concedente», a soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato sull’Unione europea ovvero identificati in singoli interventi applicativi.

     2. La disciplina di carattere generale contenuta nel presente regolamento si applica fatte salve le diverse e specifiche previsioni contenute nei singoli bandi o avvisi.

 

     Art. 2. Risorse finanziarie.

     1. La Regione dell’Umbria, in coerenza con gli strumenti della programmazione finanziaria regionale e tenuto conto degli stanziamenti derivanti da disposizioni normative nazionali e comunitarie, dispone in ordine alle dotazioni finanziarie da destinare al finanziamento degli aiuti ai soggetti di cui all’art. 1 operanti in Umbria.

     2. Gli aiuti sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’esaurimento delle risorse disponibili è comunicato dal soggetto concedente con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quarantacinque giorni dal suo accertamento. La documentazione inviata dagli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte è restituita a quelli che ne facciano richiesta a spese del soggetto concedente.

     3. Qualora risultino disponibili economie di spesa ovvero ulteriori risorse finanziarie, il soggetto concedente può provvedere alla riapertura del procedimento relativo agli aiuti precedentemente disposti, secondo le modalità e i termini indicati dall’art. 4.

     4. In presenza di un minore utilizzo degli stanziamenti, la Giunta regionale può autorizzare il finanziamento di domande che risultino utilmente collocate in graduatoria o in elenco.

     5. La Giunta regionale può autorizzare la concessione di aiuti in overbooking entro i limiti fissati dalla programmazione regionale.

 

     Art. 3. Moduli organizzativi.

     1. Al fine di favorire lo svolgimento dell’attività istruttoria e di liquidazione degli aiuti, il soggetto concedente può stipulare convenzioni di natura privatistica con i «Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA», ai sensi del comma 4 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I Centri di cui al comma 1 debbono possedere requisiti minimi di garanzia e di funzionamento ed essere autorizzati dalla Regione secondo le modalità ed i termini stabiliti dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 il soggetto concedente può stipulare convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati dalla Regione con le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.

     4. Qualora il procedimento amministrativo comporti la valutazione di aspetti tecnici e specialistici, i soggetti concedenti possono avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi regionali, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità.

     5. La Giunta regionale dell’Umbria istituisce gli elenchi degli esperti di cui al comma 4, individuando i criteri e le modalità per la inclusione e la permanenza degli iscritti.

 

TITOLO II

PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 4. Procedure di concessione.

     1. La concessione degli aiuti può essere disposta in base ad uno dei seguenti procedimenti:

     a) procedura automatica;

     b) procedura valutativa;

     c) procedura negoziale.

     2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal soggetto concedente, deve contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni, nonché contenente le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata la relativa documentazione.

     3. La domanda, indirizzata al soggetto concedente, è presentata entro il termine previsto dall’art. 5. La domanda può essere inoltrata mediante consegna a mano all’ufficio competente, con apposizione del timbro datario su copia restituita all’interessato, ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

     4. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il dirigente della struttura competente provvede a:

     a) verificare che la domanda sia conforme a quanto richiesto dall’avviso o dal bando;

     b) invitare il soggetto interessato alla integrazione degli elementi mancanti e alla eliminazione delle irregolarità della domanda entro il termine di giorni 15 dal ricevimento dell’invito, qualora la stessa presenti irregolarità non riconducibili a quelle di cui alla lettera a);

     c) dichiarare la domanda inammissibile qualora il soggetto interessato non provveda a quanto richiestogli entro il termine di cui alla lettera b) o vi provveda in modo incompleto;

     d) dare avvio alla fase istruttoria.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, lett. b), il termine di quarantacinque giorni è interrotto e ricomincia a decorrere dalla scadenza di quello previsto per la integrazione e regolarizzazione della domanda.

     6. La concessione degli aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, è vietata per lavori iniziati o attività intraprese prima che la domanda sia stata debitamente presentata al soggetto concedente, salvo autorizzazione o diversa disciplina da parte della Unione europea.

 

     Art. 5. Avvio del procedimento.

     1. Il soggetto concedente, per ciascun procedimento di cui all’art. 4, comma 1, individua una pista di controllo che descrive le fasi del procedimento, i tempi e le strutture preposte e fissa il termine entro il quale il singolo procedimento deve concludersi, ove lo stesso termine non sia direttamente previsto dall’avviso o dal bando di gara ovvero diversamente disposto.

     2. Per ciascun tipo di procedimento il soggetto concedente individua l’unità organizzativa competente e attribuisce al dirigente dell’unità stessa la responsabilità del procedimento. Il dirigente dell’unità organizzativa può assegnare ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.

     3. L’unità organizzativa competente e il responsabile del procedimento sono resi noti nell’avviso o bando di gara relativo al procedimento adottato.

     4. Con la pubblicazione dell’avviso o bando di gara relativo al procedimento adottato si intendono assolti, di norma, anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

 

CAPO II

PROCEDURA AUTOMATICA

 

     Art. 6. Ambito di applicazione.

     1. La procedura automatica si applica a progetti e programmi che non richiedono attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

 

     Art. 7. Procedimento.

     1. L’aiuto è concesso in misura percentuale sulla spesa ammessa ovvero in misura fissa dell’ammontare predeterminato.

     2. L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile e l’entità della spesa massima ammissibile nonché le modalità di liquidazione sono determinate dal soggetto concedente.

     3. Il responsabile del procedimento provvede, nei termini di cui all’art. 4, a valutare la completezza e la regolarità delle domande e della documentazione allegata, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

     4. L’intervento per il quale è stato ammesso l’aiuto è realizzato, ove non diversamente previsto, nel termine stabilito dal soggetto concedente e comunque, a pena di decadenza, non oltre due anni decorrenti dalla data di ammissione.

     5. Il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla realizzazione dell’intervento, presenta:

     a) i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli elementi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistate;

     b) perizia giurata, ove richiesta, di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità.

     6. Il responsabile del procedimento accerta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta ai sensi del comma 5. Il dirigente della struttura competente, dispone in merito alla liquidazione dell’aiuto in una unica soluzione, nel termine di giorni trenta dalla ammissione del beneficiario all’aiuto, fatti salvi i diversi termini previsti da leggi regionali o dalla normativa antimafia, ed invia all’organismo pagatore il relativo provvedimento.

     7. Nei casi di aiuti cofinanziati con fondi comunitari, il dirigente della struttura competente autorizza l’organismo pagatore ad effettuare l’erogazione dell’aiuto secondo le modalità e i termini stabiliti dall’organismo stesso.

     8. È ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento del contributo concesso previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del soggetto concedente ovvero dell’organismo pagatore secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 3.

 

CAPO III

PROCEDURA VALUTATIVA

 

     Art. 8. Ambito di applicazione.

     1. La procedura valutativa si applica a progetti o a programmi organici e complessi. Essa si distingue in procedimento a graduatoria e procedimento a sportello.

 

     Art. 9. Procedimento a graduatoria.

     1. Nel procedimento a graduatoria la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata secondo idonei parametri oggettivi, predeterminati anche in base a quanto previsto dal comma 2.

     2. L’avviso o il bando di gara individua in particolare: il tipo di intervento previsto, le risorse disponibili, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità e l’intensità dell’aiuto, i parametri per la valutazione comparata, le modalità di compilazione della graduatoria, le modalità ed i tempi della liquidazione degli aiuti, le modalità di erogazione, i controlli e le sanzioni nonché il responsabile del procedimento.

     3. Il responsabile del procedimento, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda, procede alla relativa istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi previsti dall’avviso o dal bando e dalle normative in essi richiamate nonché eventuali priorità attribuite, la tipologia dell’intervento e la congruità delle spese previste.

     4. L’istruttoria e la formazione della graduatoria sono effettuate entro e non oltre il termine di quattro mesi decorrenti dalla data in cui la domanda è stata dichiarata ammissibile, salvo diverso termine stabilito dal soggetto concedente ai sensi dell’art. 5.

     5. La graduatoria delle domande dichiarate ammissibili è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il dirigente della struttura competente comunica ai beneficiari, in particolare, l’ammontare massimo dell’aiuto concedibile, l’entità della spesa massima ammissibile, eventuali prescrizioni e la data entro la quale il progetto o programma dovrà essere realizzato. Comunica, inoltre, ai soggetti non ammessi ai benefici i motivi di esclusione e l’autorità ed i termini cui è possibile ricorrere.

     6. È ammessa la richiesta di anticipazioni fino ad un massimo dell’80 per cento del contributo concesso previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’organismo pagatore secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 3.

     7. Fermi restando il limite massimo della spesa ammessa, il termine fissato per la realizzazione del progetto o del programma e la tipologia di intervento, qualora quest’ultima determini attribuzione di punteggio, è ammessa la richiesta di variante nel corso della realizzazione del progetto o programma esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico o economico, non individuabili al momento della concessione del beneficio, ovvero per sopraggiunte cause non imputabili alla volontà del richiedente. La variante è preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

     8. Il progetto o il programma deve essere realizzato entro il termine stabilito nella comunicazione di ammissione all’aiuto. A tal fine il beneficiario deve inoltrare al soggetto concedente lo stato finale del progetto o programma, corredato della documentazione richiesta e richiedere contestualmente la liquidazione dell’aiuto.

     9. Il dirigente della struttura competente, entro giorni 60 dal ricevimento della documentazione richiesta per gli accertamenti finali, dispone in ordine alla quantificazione definitiva dell’aiuto e alla relativa liquidazione.

 

     Art. 10. Procedimento a sportello.

     1. Nel procedimento a sportello, la selezione delle domande ammissibili avviene sulla base di soglie e condizioni minime connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative. L’istruttoria e la concessione degli aiuti avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

     2. Il procedimento a sportello è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 9, in quanto applicabili, con esclusione della valutazione comparata delle domande di aiuti e conseguente formazione della graduatoria.

 

CAPO IV

PROCEDURA NEGOZIALE

 

     Art. 11. Ambito di applicazione.

     1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme di programmazione concertata.

     2. Al fine di favorire la localizzazione degli interventi di sviluppo territoriale che interessino, anche indirettamente, enti locali, sono definiti gli impegni di detti enti e i relativi oneri in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali. Una quota degli oneri può rientrare nel costo dell’intervento.

 

     Art. 12. Procedimento.

     1. Il soggetto concedente pubblica l’avviso o il bando, nel quale sono individuati, in particolare: i criteri di selezione dei contraenti, gli interventi su base territoriale o settoriale, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, i criteri di selezione delle manifestazioni di interesse e la durata del procedimento, la documentazione necessaria per l’attività istruttoria, i criteri di selezione avuto riguardo agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati, nonché il responsabile del procedimento, la composizione della commissione per la valutazione comparata degli interventi.

     2. Il procedimento si suddivide nelle seguenti fasi:

     a) fase di selezione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese;

     b) fase dell’istruttoria;

     c) fase della concessione dell’aiuto;

     d) fase della liquidazione dell’aiuto.

     3. Per la valutazione comparata degli interventi è istituita una commissione, la cui composizione è stabilita nell’avviso o nel bando di gara. La commissione, nei termini di cui all’art. 4, comma 4, accertata la ricevibilità ed ammissibilità della domanda, procede alla relativa istruttoria verificando, in particolare, il perseguimento degli obiettivi previsti dall’avviso o dal bando e dalle normative in essi richiamate nonché eventuali priorità attribuite, la tipologia dell’intervento e la congruità delle spese previste.

     4. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il procedimento negoziale è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 9, commi 4, 5, 6, con esclusione della presentazione di polizza fidejussoria, 7, 8 e 9.

 

TITOLO III

AIUTI

 

     Art. 13. Forme di aiuto.

     1. Gli aiuti disciplinati dal presente regolamento possono essere liquidati in una delle seguenti forme:

     a) contributi in conto capitale;

     b) premi ed aiuti;

     c) indennità, anche a valenza compensativa;

     d) rilascio di garanzie;

     e) contributi in conto interesse;

     f) finanziamento agevolato.

 

     Art. 14. Contributi in conto capitale.

     1. I contributi in conto capitale consistono nella liquidazione di una somma in denaro concorrente alla copertura di spese per investimenti, per iniziative di capitalizzazione o per la partecipazione anche diretta del soggetto concedente ad iniziative o attività.

     2. Il contributo in conto capitale è messo a disposizione del soggetto beneficiario, in un’unica soluzione o in quote connesse a stati di avanzamento, secondo il regime di aiuto e la durata dell’intervento.

     3. Il contributo può essere liquidato, fino ad un massimo dell’80 per cento, a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al programma di intervento, eventualmente rinnovabile, e di importo non inferiore all’anticipazione concessa, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’anticipo e per un periodo di tempo pari a quello di validità della polizza. L’ultima quota trattenuta è erogata successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell’impresa beneficiaria e all’esito della verifica dello stato finale del programma di intervento.

 

     Art. 15. Premi ed aiuti.

     1. I premi ed aiuti consistono in contributi finanziari, «una tantum» o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all’adesione a specifici disciplinari.

 

     Art. 16. Indennità.

     1. Le indennità consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali, onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell’impresa e supportarne la permanenza in dette aree, ovvero alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito.

 

     Art. 17. Rilascio di garanzie.

     1. Gli aiuti sotto forma di garanzie si attuano mediante:

     a) rilascio di garanzia diretta, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto finanziatore;

     b) rilascio di controgaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore dei consorzi di garanzia (confidi) o di altri fondi di garanzia;

     c) rilascio di cogaranzia, prestata dal soggetto concedente a favore del soggetto finanziatore congiuntamente ai consorzi di garanzia o altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione europea o da quest’ultima cofinanziata.

     2. La garanzia viene concessa secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e convenzionalmente pattuita con il soggetto erogatore del finanziamento ovvero con i soggetti che garantiscono o cogarantiscono lo stesso.

 

     Art. 18. Contributo in conto interessi.

     1. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio della attività bancaria. Le modalità ed i termini in base ai quali è perfezionato il finanziamento sono regolamentati da apposita convenzione tra il soggetto concedente l’aiuto e il soggetto finanziatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il tasso globale di interesse dell’operazione creditizia applicato dal soggetto finanziatore è quello fissato per le operazioni di credito agrario con decreto del Ministero del tesoro 21 dicembre 1994.

     3. Il tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà essere inferiore a quello minimo stabilito ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e determinato con D.P.C.M. 29 novembre 1985.

     4. L’erogazione dell’aiuto avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria ovvero in forma attualizzata calcolata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore alla data in cui matura l’obbligazione.

 

     Art. 19. Finanziamento agevolato.

     1. Il finanziamento agevolato consiste nella erogazione di prestiti a rimborso per investimenti. Il rimborso avviene mediante la restituzione di annualità o semestralità posticipate successive alla erogazione del beneficio. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle somme finanziate confluiscono nella dotazione di un «fondo di rotazione», appositamente istituito, e rappresentano contestuale disponibilità finanziaria a favore di ulteriori beneficiari.

 

TITOLO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 20. Monitoraggio.

     1. Il soggetto concedente procede al monitoraggio degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, in riferimento sia agli aspetti finanziari che alla capacità del beneficiario di perseguire gli obiettivi prefissati.

     2. La valutazione dell’efficacia degli interventi è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento.

     3. I risultati dell’attività di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia sono riportati da ciascun soggetto concedente in una relazione annuale predisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

 

     Art. 21. Controlli.

     1. I controlli sono affidati ad una struttura diversa da quella che ha proceduto alla concessione dell’aiuto.

     2. Il dirigente della struttura, al quale compete l’attività di cui al comma 1, procede alle ispezioni e controlli, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

     3. I controlli sono estesi ai soggetti esterni di cui all’art. 3.

     4. L’attività di controllo e di ispezione di cui al comma 1 può essere demandata a soggetti esterni ai quali deve essere garantito l’accesso alla sede e agli impianti delle imprese beneficiarie degli aiuti.

     5. La Giunta regionale definisce i requisiti dei soggetti esterni di cui al comma 4 ed i compensi di loro spettanza, le cause di incompatibilità, le modalità dei controlli e delle ispezioni, anche sulla base degli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

 

TITOLO V

DECADENZA DAGLI AIUTI E SANZIONI

 

     Art. 22. Decadenza.

     1. Costituiscono motivo di decadenza dagli aiuti, fermo restando l’obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato:

     a) la difformità tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in sede di controllo;

     b) l’inosservanza degli impegni assunti in domanda;

     c) l’inosservanza degli obblighi inerenti la mancata o incompleta realizzazione del programma di intervento, dei criteri costruttivi e di esercizio;

     d) l’utilizzazione del bene nel corso del periodo vincolativo, per un uso diverso da quello rispetto al quale è stato concesso l’aiuto;

     e) l’inosservanza di ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nell’atto di concessione.

     2. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) è fatta salva l’applicazione del Titolo II della legge regionale 5/2000 in materia di vincoli di destinazione.

     3. La decadenza comporta la revoca parziale o totale dell’aiuto concesso con conseguente recupero delle somme erogate, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, aumentato di tre punti, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme nazionali o comunitarie.

 

     Art. 23. Sanzioni.

     1. Nel caso di revoca dell’aiuto, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al beneficiario può applicarsi una sanzione pecuniaria amministrativa in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto indebitamente fruito, purché proporzionale all’indebito riscontrato, ovvero una sanzione che determina l’interdizione all’accesso agli aiuti recati dalla normativa violata, per un periodo non superiore a tre anni.

 

     Art. 24. Procedimento.

     1. Qualora nel corso dei controlli si rilevino fatti e circostanze che comportano la decadenza dagli aiuti, il responsabile del procedimento comunica direttamente all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza evidenziando le violazioni accertate ed assegnando all’interessato un termine non superiore a giorni 30 per eventuali rilievi o giustificazioni.

     2. Trascorso il termine di cui al comma 1 il dirigente della struttura competente, sulla base delle risultanze istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte interessata, emette la pronunzia di archiviazione o di decadenza con conseguente revoca dell’aiuto.

     3. I crediti da restituzione a seguito della pronunzia di decadenza dai benefici, sono assistiti dal titolo di prelazione di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il soggetto concedente provvede al loro recupero direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, nel rispetto delle leggi statali e regionali di riferimento.