§ 3.2.108 - L.R. 22 dicembre 1999, n. 38.
Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:22/12/1999
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità e definizione di "Strada del Vino").
Art. 2.  (Regolamento di attuazione).
Art. 3.  (Riconoscimento delle "Strade del Vino").
Art. 4.  (Competenze della Regione).
Art. 5.  (Associazione).
Art. 6.  (Museo del vino di Torgiano).
Art. 6 bis.  (Enoteca regionale di Orvieto).
Art. 7.  (Contributi).
Art. 8.  (Competenze dei Comuni, delle Province e delle unioni speciali di comuni
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Norma finale).


§ 3.2.108 - L.R. 22 dicembre 1999, n. 38. [1]

Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria.

(B.U. n. 69 del 31 dicembre 1999).

 

Art. 1. (Finalità e definizione di "Strada del Vino").

     1. La Regione dell'Umbria, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 e degli artt. 22 e 24 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino".

     2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.

     3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.

 

     Art. 2. (Regolamento di attuazione).

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.

     2. Il regolamento dispone in ordine:

     a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standards di qualità;

     b) alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'art. 3, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;

     c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";

     d) alla definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri culturali e di documentazione e/o i Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino";

     e) alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di spesa massimi e dalle percentuali di contribuzione, nonché alla apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

 

     Art. 3. (Riconoscimento delle "Strade del Vino").

     1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:

     a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ricadenti lungo l'itinerario indicato;

     b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lett. a), unitamente ad uno o più Comuni o ad una Provincia o ad una unione speciale di comuni o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [2].

     2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della legge regionale 1 luglio 1981, n. 42, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.

 

     Art. 4. (Competenze della Regione).

     1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'art. 2. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a:

     a) gli standards di qualità, di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 2;

     b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;

     c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

     d) la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle "Strade del vino".

     2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art. 2.

     3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.

     4. La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma 2 dell'art. 2.

     5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.

 

     Art. 5. (Associazione).

     1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:

     a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

     b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

     c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 3;

     d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.

     2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.

     3. L'Associazione:

     a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2;

     b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";

     c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;

     d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";

     e) cura i rapporti con gli enti locali;

     f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";

     g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";

     h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 7.

     4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini dell'applicazione della presente legge, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.

 

     Art. 6. (Museo del vino di Torgiano).

     1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.

 

     Art. 6 bis. (Enoteca regionale di Orvieto). [3]

     1. Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il valore di centro regionale.

 

     Art. 7. (Contributi).

     1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:

     a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;

     b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino";

     c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";

     d) adeguamento agli standards di qualità di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 2;

     e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite.

     2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle Associazioni di cui all'art. 5 e di enti locali fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di cento mila Euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

     a) Associazioni per la "Strada del vino";

     b) enti locali.

     4. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al 50 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila Euro.

     5. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

 

     Art. 8. (Competenze dei Comuni, delle Province e delle unioni speciali di comuni [4]).

     1. I Comuni e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni.

     2. I Comuni, le unioni speciali di comuni e le Province possono gestire, su proposta delle Associazioni, i "centri di informazione" [5].

     3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di "Strada del vino".

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito per memoria nel corrente bilancio di previsione il cap. 7674 denominato: "Spese per interventi concernenti le strade del vino dell'Umbria":

     Voce 8020 - Finanziamento con fondi propri

     Voce 8021 - Finanziamento con fondi statali

     Voce 8029 - Finanziamento con fondi comunitari.

     2. Al finanziamento degli oneri conseguenti si farà fronte con le quote di spettanza della Regione Umbria a valere sui fondi comunitari e sulla legge 27 luglio 1999, n. 268, nonché con fondi propri del bilancio regionale.

     3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

 

          Art. 10. (Norma finale).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Lettera così modificata dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2000, n. 32.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[5] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.