§ 3.2.102 - L.R. 2 aprile 1998, n. 10.
Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:02/04/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Ambito del conferimento di funzioni).
Art. 3.  (Attribuzione delle funzioni a Province, Comunità montane e Comuni).
Art. 4.  (Competenze riservate alla Regione).
Art. 5.  (Risorse finanziarie e strumentali).
Art. 6.  (Norma finale).


§ 3.2.102 - L.R. 2 aprile 1998, n. 10.

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite alla Regione con decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997.

(B.U. n. 24 dell'8 aprile 1998).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale umbro, in particolare agli artt. 15, 16 e 74 dello Statuto della Regione, nonché nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite alle Regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

 

     Art. 2. (Ambito del conferimento di funzioni).

     1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, attengono a tutte le funzioni e ai compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, comprese anche quelle svolte attraverso il Corpo forestale dello Stato, nonché gli enti, istituti ed aziende sottoposte alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

 

     Art. 3. (Attribuzione delle funzioni a Province, Comunità montane e Comuni).

     1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite alle Province in materia di caccia e pesca, alle Comunità montane ed ai Comuni, quando non ricompresi nelle Comunità montane, nelle altre materie, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale, ai sensi del successivo art. 4. Restano disciplinate dalle vigenti leggi regionali tutte le funzioni conferite alla Regione precedentemente al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

     2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentiti gli enti locali.

     3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in particolare di quelli di sussidiarietà e completezza, efficienza ed economicità.

     4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una revisione dell'allocazione delle funzioni già conferite con precedenti leggi regionali nelle stesse materie a Province, Comunità montane e Comuni.

 

     Art. 4. (Competenze riservate alla Regione).

     1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti:

     a) concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi della normativa regionale o degli atti di programmazione regionale e attuazione dei programmi comunitari;

     c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

     2. La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lett. C del comma 1, è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.

 

     Art. 5. (Risorse finanziarie e strumentali).

     1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle Province, alle Comunità montane, ed ai Comuni, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.

 

     Art. 6. (Norma finale).

     1. La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni, nella materia di cui all'art. 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.