Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 15/01/1998 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative). |
Art. 2. (Aiuti di stato agli investimenti nelle aziende agricole). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 4. (Abrogazione). |
§ 3.2.100 - L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.
Regolamento CE n. 950/97 - Delega funzioni amministrative e procedure relative agli aiuti di stato agli investimenti nelle aziende agricole. Abrogazione L.R. 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. n. 5 del 21 gennaio 1998).
Art. 1. (Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative).
1. Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 17, 18, 19 del Reg. CE 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 e al regolamento regionale d'attuazione di cui alla
2. Le Comunità montane rimettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini delle determinazioni di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonché la rendicontazione dettagliata delle somme erogate corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati.
3. Alle Comunità montane, cui vanno inoltrate le domande di aiuti, sono altresì delegate le funzioni amministrative riguardanti gli aiuti agli investimenti collettivi per il miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura e dell'attività zootecnica a norma dell'art. 20 del Regolamento CE. Entro il 30 aprile di ciascun anno le Comunità montane trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione il piano di investimenti indicandone le priorità.
Art. 2. (Aiuti di stato agli investimenti nelle aziende agricole).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre e a disciplinare, con propri atti, la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, con i vincoli e le limitazioni di cui all'articolo 12 del
2. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento CE 950/97, le proposte di atto di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea ed ulteriori comunicazioni vengono effettuate dopo l'approvazione delle stesse; esse sono altresì notificate alla Commissione ai sensi dell'art. 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. Le dotazioni finanziarie per la concessione degli aiuti di cui all'art. 2 verranno determinate in sede di approvazione della legge di bilancio.
Art. 4. (Abrogazione).
1. E' abrogata la