§ 3.2.81 - L.R. 4 aprile 1990, n. 12.
Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 - comma 1 - e 19 - comma 2 - della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/04/1990
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio.


§ 3.2.81 - L.R. 4 aprile 1990, n. 12. [1]

Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 - comma 1 - e 19 - comma 2 - della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.

(B.U. n. 15 dell'11 aprile 1990).

 

Art. 1.

     1. Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio.

     2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della citata L.R. n. 17/1989, fino al 30 giugno 1990 possono essere presentate domande intese ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5 - articolo 3 e 24 aprile 1979, n. 17 - articolo 4.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.