§ 3.2.47 - L.R. 1 luglio 1981, n. 37.
Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:01/07/1981
Numero:37


Sommario
Art. unico.  Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di durata massima quinquennale previsti dall'art. 5, lettera c), della legge regionale 24 aprile 1979, n. [...]


§ 3.2.47 - L.R. 1 luglio 1981, n. 37. [1]

Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.

(B.U. n. 38 dell'8 luglio 1981).

 

Art. unico. Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di durata massima quinquennale previsti dall'art. 5, lettera c), della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, è disposto, per l'esercizio 1981, il limite di impegno di lire 415.000.000, cui si farà fronte con le disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1981).

     L'onere di lire 415.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985 sarà imputato al cap. 7701 dei relativi bilanci.

     Gli interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale 1981-1983, II settore, II programma, progetto A/2.

     Al bilancio di previsione dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

 

 

PARTE SPESA

In aumento

               Competenza        Cassa

- Cap. 7701    L. 415.000.000    L. 200.000.000

In diminuzione

- Cap. 9710    L. 415.000.000    L. 200.000.000

 

 

     La quota del limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi. In tal caso, nei bilanci dal 1986 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.