§ 3.2.42 - L.R. 23 dicembre 1980, n. 79.
Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio 1977.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:23/12/1980
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Con la presente legge la Regione dell'Umbria intende regolamentare l'intervento finanziario di propria competenza nella realizzazione di progetti ammessi ai benefici della sezione orientamento del [...]
Art. 2.  Possono beneficiare del concorso finanziario regionale, previa presentazione di specifica richiesta, corredata di idonea documentazione e degli elaborati progettuali, tutti i progetti di [...]
Art. 3.  Intendendosi incentivare maggiormente i progetti di investimento collettivi, l'intervento regionale verrà differenziato, riservando la quota massima del concorso, pari al 25 per cento [...]
Art. 4.  L'intervento finanziario regionale può essere erogato, in misura non superiore, a seconda del soggetto beneficiario, agli importi indicati al precedente art. 3, o come contributo in conto capitale o [...]
Art. 5.  Le provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per la parte riferita alle operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori vengono concesse anche [...]
Art. 6.  La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della presente legge. E' inoltre autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziari abilitati al [...]
Art. 7.  Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 1.884.443.000 in termini di competenza e di lire 597.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. [...]


§ 3.2.42 - L.R. 23 dicembre 1980, n. 79. [1]

Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio 1977.

(B.U. n. 74 del 31 dicembre 1980).

 

Art. 1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria intende regolamentare l'intervento finanziario di propria competenza nella realizzazione di progetti ammessi ai benefici della sezione orientamento del F.E.O.G.A. ai sensi del Regolamento comunitario 355 del 15 febbraio 1977 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi quelli che non trovano collocazione finanziaria nel programma regionale pluriennale d'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 2. Possono beneficiare del concorso finanziario regionale, previa presentazione di specifica richiesta, corredata di idonea documentazione e degli elaborati progettuali, tutti i progetti di investimento pubblico, semipubblico o privato ricadenti nell'ambito territoriale umbro, che abbiano conseguito la decisione favorevole alla concessione del finanziamento del F.E.O.G.A., ai sensi del citato Regolamento 355/1977, da parte della competente commissione comunitaria.

 

     Art. 3. Intendendosi incentivare maggiormente i progetti di investimento collettivi, l'intervento regionale verrà differenziato, riservando la quota massima del concorso, pari al 25 per cento dell'investimento per le iniziative proposte da cooperative agricole, loro consorzi, associazioni di produttori, Enti pubblici e Enti di diritto pubblico operanti nell'interesse di una pluralità di aziende agricole.

     Per iniziative proposte da imprenditori singoli, purché nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 9 del Regolamento 355/1977 relativamente alla partecipazione finanziaria dei produttori agricoli dei prodotti di base ai vantaggi derivanti dalla realizzazione della iniziativa, il concorso finanziario regionale non potrà superare il 20 per cento dell'investimento.

 

     Art. 4. L'intervento finanziario regionale può essere erogato, in misura non superiore, a seconda del soggetto beneficiario, agli importi indicati al precedente art. 3, o come contributo in conto capitale o come concorso attualizzato nel pagamento degli interessi di ammortamento su un mutuo ventennale a tasso agevolato.

     Ove l'intervento regionale venga erogato sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi l'importo del relativo mutuo non potrà in ogni caso superare la differenza tra il costo dell'investimento come determinato al precedente art. 3 ed il concorso finanziario comunitario. In tal caso il concorso stesso viene erogato in unica soluzione, all'Istituto finanziario prescelto, alla stipula del contratto definitivo di mutuo.

     All'atto e contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, fermo restando l'importo del concorso regionale attualizzato come determinato al primo comma del presente articolo, il beneficiario può assumere a proprio carico una ulteriore quota di interesse, fino alla copertura globale a mutuo della differenza tra il costo dell'investimento ed il concorso finanziario comunitario, alle stesse condizioni ed ai tassi globali di riferimento applicati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.

 

     Art. 5. Le provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per la parte riferita alle operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori vengono concesse anche per la realizzazione delle iniziative a carattere associativo ammesse ai benefici di cui alla presente legge, come individuate al primo comma del precedente art. 3 oltre alle spese vive per la realizzazione del progetto.

     Le disponibilità finanziarie recate dalla legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per le finalità di cui al comma che precede verranno integrate, per gli esercizi successivi all'anno 1980 con le stesse modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 6. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della presente legge. E' inoltre autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziari abilitati al credito agrario di miglioramento che applicano, sulle operazioni di mutuo i tassi globali di riferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La Giunta regionale, alla quale sono demandate le funzioni di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della presente legge, fissa i termini di presentazione delle domande in relazione alle scadenze poste dal Ministero dell'agricoltura per l'invio dei singoli progetti alla C.E.E.

 

     Art. 7. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 1.884.443.000 in termini di competenza e di lire 597.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 7676 - di nuova istituzione - (tit. 2, sez. 10, rub. 42, tipo 2.1., set. 10) denominato: «Contributo attualizzato quale concorso integrativo regionale per il finanziamento di progetti ammessi ai benefici comunitari di cui al Regolamento 355/1977».

     All'onere suddetto è fatto fronte: quanto a lire 1.194.443.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio 1980, n. d'ordine 3) e quanto a lire 690.000.000 ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio 1979 appositamente integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66.

     Al bilancio dell'esercizio 1980 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

 

 

               Competenza      Cassa

In aumento:

- Cap. 7676    1.884.443.000   597.000.000

In diminuzione:

- Cap. 9710    1.194.443.000   597.000.000

- Utilizzo disponibilità del cap. 9710 del bilancio anno 1979

                 690.000.000    __

 

               1.884.443.000   597.000.000

 

 

     Per gli esercizi successivi, fino al termine di validità del Regolamento 355/1977, l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale di contabilità.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.