Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 23/12/1980 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria intende regolamentare l'intervento finanziario di propria competenza nella realizzazione di progetti ammessi ai benefici della sezione orientamento del [...] |
Art. 2. Possono beneficiare del concorso finanziario regionale, previa presentazione di specifica richiesta, corredata di idonea documentazione e degli elaborati progettuali, tutti i progetti di [...] |
Art. 3. Intendendosi incentivare maggiormente i progetti di investimento collettivi, l'intervento regionale verrà differenziato, riservando la quota massima del concorso, pari al 25 per cento [...] |
Art. 4. L'intervento finanziario regionale può essere erogato, in misura non superiore, a seconda del soggetto beneficiario, agli importi indicati al precedente art. 3, o come contributo in conto capitale o [...] |
Art. 5. Le provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per la parte riferita alle operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori vengono concesse anche [...] |
Art. 6. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della presente legge. E' inoltre autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziari abilitati al [...] |
Art. 7. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 1.884.443.000 in termini di competenza e di lire 597.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. [...] |
§ 3.2.42 - L.R. 23 dicembre 1980, n. 79. [1]
Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio 1977.
(B.U. n. 74 del 31 dicembre 1980).
Art. 1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria intende regolamentare l'intervento finanziario di propria competenza nella realizzazione di progetti ammessi ai benefici della sezione orientamento del F.E.O.G.A. ai sensi del
Art. 2. Possono beneficiare del concorso finanziario regionale, previa presentazione di specifica richiesta, corredata di idonea documentazione e degli elaborati progettuali, tutti i progetti di investimento pubblico, semipubblico o privato ricadenti nell'ambito territoriale umbro, che abbiano conseguito la decisione favorevole alla concessione del finanziamento del F.E.O.G.A., ai sensi del citato
Art. 3. Intendendosi incentivare maggiormente i progetti di investimento collettivi, l'intervento regionale verrà differenziato, riservando la quota massima del concorso, pari al 25 per cento dell'investimento per le iniziative proposte da cooperative agricole, loro consorzi, associazioni di produttori, Enti pubblici e Enti di diritto pubblico operanti nell'interesse di una pluralità di aziende agricole.
Per iniziative proposte da imprenditori singoli, purché nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 9 del
Art. 4. L'intervento finanziario regionale può essere erogato, in misura non superiore, a seconda del soggetto beneficiario, agli importi indicati al precedente art. 3, o come contributo in conto capitale o come concorso attualizzato nel pagamento degli interessi di ammortamento su un mutuo ventennale a tasso agevolato.
Ove l'intervento regionale venga erogato sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi l'importo del relativo mutuo non potrà in ogni caso superare la differenza tra il costo dell'investimento come determinato al precedente art. 3 ed il concorso finanziario comunitario. In tal caso il concorso stesso viene erogato in unica soluzione, all'Istituto finanziario prescelto, alla stipula del contratto definitivo di mutuo.
All'atto e contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, fermo restando l'importo del concorso regionale attualizzato come determinato al primo comma del presente articolo, il beneficiario può assumere a proprio carico una ulteriore quota di interesse, fino alla copertura globale a mutuo della differenza tra il costo dell'investimento ed il concorso finanziario comunitario, alle stesse condizioni ed ai tassi globali di riferimento applicati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.
Art. 5. Le provvidenze di cui all'art. 2 della
Le disponibilità finanziarie recate dalla
Art. 6. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della presente legge. E' inoltre autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziari abilitati al credito agrario di miglioramento che applicano, sulle operazioni di mutuo i tassi globali di riferimento ai sensi dell'art. 34 della
La Giunta regionale, alla quale sono demandate le funzioni di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della presente legge, fissa i termini di presentazione delle domande in relazione alle scadenze poste dal Ministero dell'agricoltura per l'invio dei singoli progetti alla C.E.E.
Art. 7. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 1.884.443.000 in termini di competenza e di lire 597.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 7676 - di nuova istituzione - (tit. 2, sez. 10, rub. 42, tipo 2.1., set. 10) denominato: «Contributo attualizzato quale concorso integrativo regionale per il finanziamento di progetti ammessi ai benefici comunitari di cui al
All'onere suddetto è fatto fronte: quanto a lire 1.194.443.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio 1980, n. d'ordine 3) e quanto a lire 690.000.000 ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della
Al bilancio dell'esercizio 1980 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
Competenza Cassa |
In aumento: |
- Cap. 7676 1.884.443.000 597.000.000 |
In diminuzione: |
- Cap. 9710 1.194.443.000 597.000.000 |
- Utilizzo disponibilità del cap. 9710 del bilancio anno 1979 |
690.000.000 __ |
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1.884.443.000 597.000.000 |
Per gli esercizi successivi, fino al termine di validità del
[1] Abrogata dall'art. 2 della