§ 3.2.34 - L.R. 22 agosto 1979, n. 49. - Interventi per la difesa
dell'olivicoltura umbra dagli attacchi parassitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:22/08/1979
Numero:49


Sommario
Art. 1.  La Regione, al fine di contribuire ad una idonea difesa fitosanitaria delle principali malattie dell'olivo, favorisce la costituzione ed il funzionamento di organismi associativi di olivicoltori che [...]
Art. 2.  Gli organismi associativi di cui al precedente articolo debbono possedere i seguenti requisiti:
Art. 3.  La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente è dichiarata con provvedimento della Giunta regionale su istanza degli organismi associativi interessati e previo parere della commissione [...]
Art. 4.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è istituita la commissione consultiva di programmazione degli interventi di difesa fitosanitaria [...]
Art. 5.  Sulla base di documentate richieste presentate da parte degli organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 3 o dagli Enti di cui al successivo art. 7, la Giunta regionale, sentita la commissione di cui [...]
Art. 6.  Per gli interventi di cui alle lettere a), e c) del precedente art. 5, la Giunta regionale può concedere anticipazioni sui contributi accordati fino alla percentuale massima del 50 per cento.
Art. 7.  Ove vi siano territori olivati di consistente estensione nei quali non operino gli organismi di cui al precedente art. 3, le Comunità montane, i Consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 3 [...]
Art. 8.  Le Comunità montane, per l'attuazione del piano di cui all'art. 5, in caso di particolare necessità, possono contribuire alla difesa fitosanitaria dell'olivo con la manodopera di cui dispongono.
Art. 9.  La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 4, può organizzare campi di prova sulla base dei fattori fondamentali della sperimentazione per la messa a punto dei metodi e dei [...]
Art. 10.  La Giunta regionale promuove incontri e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore anche al fine di diffondere i risultati tecnico-economici conseguiti nei campi di prova indicati all'art. [...]
Art. 11.  La Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive di attuazione della presente legge.
Art. 12.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1979-1982, la spesa di lire 1.200.000.000; di cui lire 300.000.000 per l'anno 1979 con imputazione [...]


§ 3.2.34 - L.R. 22 agosto 1979, n. 49. - Interventi per la difesa

dell'olivicoltura umbra dagli attacchi parassitari.

(B.U. n. 42 del 29 agosto 1979).

 

Art. 1. La Regione, al fine di contribuire ad una idonea difesa fitosanitaria delle principali malattie dell'olivo, favorisce la costituzione ed il funzionamento di organismi associativi di olivicoltori che abbiano nelle loro finalità statutarie la difesa dell'olivo, l'assistenza tecnica e la divulgazione di appropriati metodi e mezzi di lotta contro i fitofagi e le crittogame dannosi all'olivo.

     In attesa della legge di delega agli Enti locali delle competenze in materia di agricoltura, la Regione provvede ad organizzare e gestire direttamente gli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Gli organismi associativi di cui al precedente articolo debbono possedere i seguenti requisiti:

- disporre di capillari strutture operative e tecniche tali da dare sufficienti garanzie sul livello qualitativo dei servizi da fornire;

- operare in un'area di intervento territoriale definita in modo da

assicurare efficienza dei servizi e contenimento dei costi di esercizio.

 

     Art. 3. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente è dichiarata con provvedimento della Giunta regionale su istanza degli organismi associativi interessati e previo parere della commissione di cui al successivo art. 4.

     Il venire meno dei requisiti di cui all'art. 2 comporta la revoca del provvedimento di cui al precedente comma.

     Il provvedimento di revoca è pronunciato previo parere della commissione di cui al successivo art. 4 e deve essere adeguatamente motivato.

 

     Art. 4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è istituita la commissione consultiva di programmazione degli interventi di difesa fitosanitaria degli olivi così composta:

     a) assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, che presiede;

     b) 4 rappresentanti degli olivicoltori, designati dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; l'associazione maggiormente rappresentativa designa 2 rappresentanti;

     c) 4 rappresentanti designati dalle due associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) 2 rappresentanti designati dalle due associazioni regionali delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) 1 rappresentante dell'Istituto sperimentale di olivicoltura - Sezione di Spoleto;

     f) 1 rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;

     g) 4 funzionari tecnici della Regione particolarmente qualificati nel settore dell'olivicoltura, dei quali due addetti agli osservatori per le malattie delle piante.

     Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera g) del presente articolo, designato dall'assessore all'agricoltura.

 

     Art. 5. Sulla base di documentate richieste presentate da parte degli organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 3 o dagli Enti di cui al successivo art. 7, la Giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4, adotta un piano di lotta per la tutela dell'olivicoltura dalle malattie dell'olivo di particolare gravità.

     Il piano stabilisce tra l'altro le modalità tecniche e fitosanitarie di tutela e dispone la corresponsione di contributi agli organismi associativi di cui al comma precedente fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

     a) interventi di difesa fitosanitaria;

     b) acquisto di idonee attrezzature di difesa;

     c) conduzione di campi dimostrativi volti a diffondere razionali interventi di difesa.

 

     Art. 6. Per gli interventi di cui alle lettere a), e c) del precedente art. 5, la Giunta regionale può concedere anticipazioni sui contributi accordati fino alla percentuale massima del 50 per cento.

 

     Art. 7. Ove vi siano territori olivati di consistente estensione nei quali non operino gli organismi di cui al precedente art. 3, le Comunità montane, i Consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e l'Ente di sviluppo possono presentare le richieste di cui all'art. 5.

     Gli interventi di competenza degli Enti di cui al comma precedente sono presentati d'intesa con gli olivicoltori interessati.

 

     Art. 8. Le Comunità montane, per l'attuazione del piano di cui all'art. 5, in caso di particolare necessità, possono contribuire alla difesa fitosanitaria dell'olivo con la manodopera di cui dispongono.

 

     Art. 9. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 4, può organizzare campi di prova sulla base dei fattori fondamentali della sperimentazione per la messa a punto dei metodi e dei mezzi di lotta.

 

     Art. 10. La Giunta regionale promuove incontri e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore anche al fine di diffondere i risultati tecnico-economici conseguiti nei campi di prova indicati all'art. 9 della presente legge.

     La Giunta regionale inoltre può provvedere alla stampa e alla divulgazione di apposite pubblicazioni.

 

     Art. 11. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive di attuazione della presente legge.

 

     Art. 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1979-1982, la spesa di lire 1.200.000.000; di cui lire 300.000.000 per l'anno 1979 con imputazione all'esistente stanziamento del cap. 7665.

     Agli oneri di cui al precedente comma sarà fatto fronte con la quota spettante alla Regione dell'Umbria sui fondi stanziati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 per interventi nel settore delle colture arboree mediterranee.

     Con le leggi di approvazione dei relativi bilanci saranno determinate le quote di spesa per gli anni dal 1980 al 1982, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.