§ 3.2.33 - L.R. 20 luglio 1979, n. 38. - Norme per l'attuazione delle
direttive del Consiglio della Comunità economica europea nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 nella Regione dell'Umbria [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/07/1979
Numero:38


Sommario
Art. 4.  Ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE n. 72/159 è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro [...]


§ 3.2.33 - L.R. 20 luglio 1979, n. 38. - Norme per l'attuazione delle

direttive del Consiglio della Comunità economica europea nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 nella Regione dell'Umbria [*].

(B.U. n. 36/bis del 2 agosto 1979).

 

     Artt. 1. - 3. (Abrogati) [1]

 

Art. 4. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE n. 72/159 è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro all'attività agricola e che ricavi dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

     Le aziende che non realizzano il 50 per cento del tempo di lavoro ed il 50 per cento del relativo reddito possono presentare il piano di sviluppo interaziendale in associazione con altre aziende sempreché il tempo medio di lavoro dedicato all'attività agricola ed il reddito medio ricavato da detta attività risultino entrambi non inferiori al 50 per cento.

 

     Artt. 5. - 8. (Abrogati) [1]

 

 


[*] Modificata con L.R. 18-3-1980, n. 20; L.R. 12-8-1981, n. 52; L.R. 31-3- 1988, n. 11.

[1] Gli artt. dall'1 al 3 e dal 5 all'8 sono abrogati dalla L.R. 31-3-1988, n. 11.

[1] Gli artt. dall'1 al 3 e dal 5 all'8 sono abrogati dalla L.R. 31-3-1988, n. 11.