Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 04/07/1977 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di adeguare le dimensioni degli interventi della Regione alle effettive necessità della zootecnia, è istituito lo schedario degli allevamenti zootecnici presso l'Ufficio agricoltura del [...] |
Art. 2. Lo schedario è costituito mediante segnalazioni effettuate dai singoli allevatori. |
Art. 3. Per la tenuta dello schedario e per il coordinamento dell'attività di raccolta e di elaborazione dei dati, l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici è assistito da una apposita [...] |
Art. 4. Nella concessione delle provvidenze della Regione dirette al miglioramento ed al potenziamento del settore zootecnico costituirà, a parità di condizioni, titolo di preferenza avere segnalato e [...] |
Art. 5. L'Ispettorato compartimentale agrario ogni anno ed entro la data del 30 settembre, previo parere della commissione, stabilisce le modalità da seguire per la tenuta e l'aggiornamento dello schedario, [...] |
Art. 6. Le informazioni raccolte nello schedario sono vincolate al segreto d'ufficio e non possono essere rese note per nessun motivo se non a titolo statistico collettivo, in modo che non se ne possa fare [...] |
Art. 7. Sulle somme stanziate con la presente legge graveranno tutte le spese per la costituzione e l'aggiornamento dello schedario, nonché le spese per il funzionamento e per l'effettuazione dei controlli [...] |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.2.22 - L.R. 4 luglio 1977, n. 32. [1]
Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici.
(B.U. n. 30 del 6 luglio 1977).
Art. 1. Al fine di adeguare le dimensioni degli interventi della Regione alle effettive necessità della zootecnia, è istituito lo schedario degli allevamenti zootecnici presso l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici.
Le rilevazioni riguardano, quale che ne sia la consistenza, gli allevamenti zootecnici relativi in particolare alle seguenti specie animali: bovini, suini, ovini e caprini, equini, allevati ad ogni titolo e di qualsiasi attitudine funzionale.
Art. 2. Lo schedario è costituito mediante segnalazioni effettuate dai singoli allevatori.
L'aggiornamento dello schedario verrà attuato annualmente, sempre su segnalazione dei singoli allevatori, da effettuarsi entro il 31 gennaio e avuto riguardo ai dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le segnalazioni di cui ai precedenti commi devono pervenire all'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici direttamente o per il tramite dei Comuni.
Art. 3. Per la tenuta dello schedario e per il coordinamento dell'attività di raccolta e di elaborazione dei dati, l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici è assistito da una apposita commissione tecnica con funzione consultiva.
La commissione, nominata con decreto dal Presidente della Giunta, è composta da un rappresentante della Giunta con funzioni di presidente, e dai seguenti 11 membri:
- 1 funzionario dell'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici per ciascuna delle sezioni di Perugia e Terni;
- 1 funzionario veterinario dell'Ufficio servizi sanitari e socio- assistenziali, del Dipartimento per i servizi sociali;
- 1 rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti nella regione;
- 1 rappresentante dell'Ente di sviluppo nell'Umbria;
- 1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali;
- 1 rappresentante delle Associazioni allevatori;
- 1 rappresentante del Centro regionale umbro ricerche economiche e sociali (CRURES);
- 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative.
Funge da segretario un funzionario dell'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici.
I membri della commissione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
Art. 4. Nella concessione delle provvidenze della Regione dirette al miglioramento ed al potenziamento del settore zootecnico costituirà, a parità di condizioni, titolo di preferenza avere segnalato e aggiornato i dati relativi agli allevamenti con le modalità previste dal precedente art. 2.
Art. 5. L'Ispettorato compartimentale agrario ogni anno ed entro la data del 30 settembre, previo parere della commissione, stabilisce le modalità da seguire per la tenuta e l'aggiornamento dello schedario, particolarmente per quanto concerne le specie animali oggetto dell'indagine, la predisposizione della scheda di segnalazione, l'effettuazione dei controlli sulla rispondenza dei dati segnalati.
Per il primo impianto dello schedario l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi economici provvederà agli adempimenti di cui al comma precedente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Le informazioni raccolte nello schedario sono vincolate al segreto d'ufficio e non possono essere rese note per nessun motivo se non a titolo statistico collettivo, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
Art. 7. Sulle somme stanziate con la presente legge graveranno tutte le spese per la costituzione e l'aggiornamento dello schedario, nonché le spese per il funzionamento e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 5.
Per l'attuazione della presente legge è stata stanziata per l'anno 1977 la somma di lire 60 milioni da imputare al cap. 1190 rubrica 6 - zootecnia, di nuova istituzione, denominato: «Spese per la istituzione e il funzionamento dello schedario degli allevamenti zootecnici».
All'onere previsto dalla presente legge si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1977 denominato «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (n. 4 dell'elenco 4 allegato al bilancio 1977).
Gli stanziamenti per gli anni successivi saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 225 della