§ 3.2.11 - L.R. 4 marzo 1975, n. 9.
Norme provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del patrimonio agricolo e forestale della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/03/1975
Numero:9


Sommario
Art. unico.  Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica della materia, la gestione delle foreste che saranno trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del [...]


§ 3.2.11 - L.R. 4 marzo 1975, n. 9. [1]

Norme provvisorie per la gestione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione e del patrimonio agricolo e forestale della regione.

(B.U. n. 11 del 12 marzo 1975).

 

Art. unico. Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica della materia, la gestione delle foreste che saranno trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del patrimonio agricolo e forestale da essa acquisito o comunque ad essa pervenuto, è effettuata in base alle norme che regolano l'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, istituita con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, titolo IV, modificato dalla legge 5 gennaio 1933, n. 30, contenute nel regolamento di gestione approvato con R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

     Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, al Comitato amministrativo ed al Direttore centrale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono esercitate dalla Giunta regionale, previo parere della II commissione del Consiglio regionale.

     Il personale del corpo forestale dello Stato, impiegato, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, per la conduzione dei beni di cui al primo comma conserva le attribuzioni riconosciutegli dalle leggi citate.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.