§ 3.1.8 - L.R. 18 agosto 1987, n. 40. - Istituzione di un fondo per
favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:18/08/1987
Numero:40


Sommario
Art. 1.  1. E' costituito un fondo di L. 3.707.000.000 per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile nei settori di attività di competenza regionale mediante istituzione, nello stato di previsione [...]


§ 3.1.8 - L.R. 18 agosto 1987, n. 40. - Istituzione di un fondo per

favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile.

(B.U. n. 59 del 25 agosto 1987).

 

Art. 1. 1. E' costituito un fondo di L. 3.707.000.000 per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile nei settori di attività di competenza regionale mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987, del cap. 9770 denominato: «Fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile».

     2. Con successiva legge regionale saranno individuati i soggetti beneficiari, le tipologie d'intervento nonchè le procedure di spesa.

     3. Al finanziamento dell'onere di cui al primo comma si fa fronte - a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con quota della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio dell'esercizio 1986 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio numero d'ordine 5).

     4. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, secondo comma, della richiamata legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1987.