Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 interventi generali per l'economia |
Data: | 21/08/1978 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Per il triennio 1978-80 la Regione, al fine di agevolare l'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonché la realizzazione del piano per l'occupazione giovanile approvato dal Consiglio [...] |
Art. 2. La domanda per la concessione dei contributi è presentata al Presidente della Giunta regionale. |
Art. 3. I Contributi vengono concessi dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1977, n. 285. |
Art. 4. L'erogazione dei contributi avviene: |
Art. 5. I contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge. |
Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 (trecento milioni) che sarà imputata al cap. 2580 di nuova istituzione denominato «Contributi a [...] |
§ 3.1.3 - L.R. 21 agosto 1978, n. 42. [1]
Proposta di legge a favore dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1 giugno 1977, n. 285.
(B.U. n. 36 del 30 agosto 1978).
Art. 1. Per il triennio 1978-80 la Regione, al fine di agevolare l'applicazione della
a) cooperative costituite tra giovani iscritti nelle liste speciali per la realizzazione dei progetti previsti dall'art. 26 della legge citata;
b) cooperative che associano giovani ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge citata;
c) cooperative che, associando almeno il 70 per cento di giovani iscritti nelle liste speciali, operino nelle materie di competenza regionale o in quelle previste dalla legge citata. La quota dei soci non iscritti nelle liste speciali deve essere composta da tecnici e/o esperti nelle materie attinenti ai fini istituzionali delle cooperative.
Art. 2. La domanda per la concessione dei contributi è presentata al Presidente della Giunta regionale.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- iscrizione allo schedario generale della cooperazione;
- dichiarazione dell'ufficio di collocamento dalla quale risulti l'iscrizione dei giovani nelle liste speciali;
- per le cooperative costituite per la gestione dei progetti di cui all'art. 26 della
- copia del piano di ammortamento del prestito qualora venga richiesto il contributo come concorso al pagamento degli interessi;
- piano di sviluppo aziendale per la cooperativa di cui al punto c) dell'articolo precedente.
Art. 3. I Contributi vengono concessi dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 3 della
Art. 4. L'erogazione dei contributi avviene:
a) dopo l'affidamento del progetto, qualora trattasi di cooperativa costituita per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 26 della
b) dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto redatto dalla cooperativa costituita ai sensi dell'art. 18 della
c) previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta registrazione di atti contrattuali o di inizio di attività se trattasi di cooperativa di cui al punto c) dell'art. 1.
Art. 5. I contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge.
Art. 6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300.000.000 (trecento milioni) che sarà imputata al cap. 2580 di nuova istituzione denominato «Contributi a favore delle cooperative per l'attuazione delle finalità previste dalla
All'onere medesimo si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».
Per gli anni successivi l'ammontare della spesa e i mezzi di copertura saranno determinati con la legge di approvazione del rispettivo bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2 della