Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 02/12/1994 |
Numero: | 37 |
§ 2.3.191 - L.R. 2 dicembre 1994, n. 37. [1]
Finanziamento programma straordinario di investimenti della sanità - art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Variazioni al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1994.
(B.U. n. 55 del 7 dicembre 1994).
Art. 1. (Finanziamento programma di investimenti art. 20,
1. Per le finalità di cui all'art. 20, della
2. All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con la variazione di bilancio disposta con la presente legge.
3. Al finanziamento della restante somma, pari al 95% della spesa ammissibile, si provvederà con mutui con onere a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1, art. 20,
4. La Giunta regionale è autorizzata a norma dell'art. 28 della
Art. 2. (Variazioni al bilancio 1994).
1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella 2).
Art. 3. (Variazioni alla tabella Q) allegata alla
1. Alla tabella Q), allegata alla
a) è aggiunto il Cap. 7210/voce 8020 per un ammontare di L. 410.000.000;
b) è aggiunto il cap. 7215/voce 8020 per un ammontare di L. 640.000.000;
c) è aggiunto il cap. 7220/voce 8020 per un ammontare di L. 300.000.000;
d) è aggiunto il cap. 7225/voce 8020 per un ammontare di L. 1.800.000.000;
e) è aggiunto il cap. 7230/voce 8020 per un ammontare di L. 350.000.000;
f) il totale di «L. 46.774.800.000» è elevato a «L. 50.274.800.000».
Art. 4. (Autorizzazione alla stipula di mutui. Modifica art. 12, comma 1, della
1. Il comma 1, dell'art. 12, della
(Omissis).
2. A norma dell'art. 17, della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 410 della