Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 24/07/2009 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all’art. 26) |
§ 2.2.246 - L.R. 24 luglio 2009, n. 15.
Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”.
(B.U. 29 luglio 2009, n. 34)
Art. 1. (Modificazioni all’art. 26)
1. L’articolo 26 della
“Art. 1. (Struttura)
1. Il CO.RE.COM., per l’esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d’intesa tra il Comitato e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l’Autorità.
2. La struttura di cui al comma 1 può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all’articolo 1, comma 14 della
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali.”.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.