§ 2.2.246 - L.R. 24 luglio 2009, n. 15.
Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:24/07/2009
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’art. 26)


§ 2.2.246 - L.R. 24 luglio 2009, n. 15.

Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”.

(B.U. 29 luglio 2009, n. 34)

 

Art. 1. (Modificazioni all’art. 26)

1. L’articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni -CO.RE.COM.) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1. (Struttura)

1. Il CO.RE.COM., per l’esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d’intesa tra il Comitato e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l’Autorità.

2. La struttura di cui al comma 1 può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all’articolo 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di ruolo degli enti locali.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.