§ 2.2.242 - L.R. 29 luglio 2005, n. 24.
Sospensione dell’efficacia dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 - Modalità per il conferimento di incarichi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:29/07/2005
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. L’efficacia dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 è sospesa sino all’esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte [...]


§ 2.2.242 - L.R. 29 luglio 2005, n. 24. [1]

Sospensione dell’efficacia dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 - Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.

(B.U. 3 agosto 2005, n. 33).

 

Art. 1.

     1. L’efficacia dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 è sospesa sino all’esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte costituzionale.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.