§ 2.2.238 - L.R. 16 agosto 2001, n. 19.
Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:16/08/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Termine).
Art. 2.  (Compenso del commissario).


§ 2.2.238 - L.R. 16 agosto 2001, n. 19. [1]

Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU.

(B.U. n. 41 del 29 agosto 2001).

 

Art. 1. (Termine).

     1. Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30 agosto 2000, n. 36, ai fini del completamento della liquidazione del disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, è fissato al 31 dicembre 2001.

     2. La Giunta regionale ha facoltà di dilazionare il termine di cui al comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di eventuali procedimenti liquidatori in corso.

 

     Art. 2. (Compenso del commissario).

     1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal 1° luglio 2001, è fissato nella misura del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il consigliere regionale.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.