Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 16/07/2001 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9). |
Art. 2. (Modificazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8). |
Art. 3. (Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8). |
Art. 4. (Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13). |
§ 2.2.237 - L.R. 16 luglio 2001, n. 17.
Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13).
(B.U. n. 36 del 25 luglio 2001).
Art. 1. (Integrazioni all'art. 13 della
Art. 2. (Modificazione dell'art. 3, comma 5, della
Art. 3. (Integrazione alla
Art. 4. (Disposizioni transitorie relative alla
1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a della
2. In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo capitolo.
[1] Aggiunge la lettera c bis) al comma 1 e i commi 1 bis e 1 ter all'art. 13 della
[2] Modifica il comma 5, art. 3 della
[3] Aggiunge l'art. 3 bis alla