Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 22/04/1997 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 5. (Norma transitoria). |
§ 2.2.76 - L.R. 22 aprile 1997, n. 16.
Ulteriori modificazioni della L.R. 2 maggio 1983, n. 12 - Riordinamento degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni. [1]
(B.U. n. 22 del 30 aprile 1997).
Artt. 1. - 4. [2]
Art. 5. (Norma transitoria).
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede all'Associazione nazionale dei comuni d'Italia le designazioni di sua competenza per la nomina dei membri di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre i termini prescritti dalla
[1] Legge abrogata dall’art. 18 della
[2] Modificano gli artt. 4, 8, 9, 14 della