§ 2.2.22 - L.R. 12 maggio 1976, n. 22.
Disposizione integrativa della legge regionale 23 novembre 1974, n. 60.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:12/05/1976
Numero:22


Sommario
Art. unico.  Lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative già spettanti ai soppressi Enti Provinciali per il turismo di Perugia e Terni può essere affidato dalla Giunta [...]


§ 2.2.22 - L.R. 12 maggio 1976, n. 22. [1]

Disposizione integrativa della legge regionale 23 novembre 1974, n. 60.

(B.U. n. 21 del 19 maggio 1976).

 

Art. unico. Lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative già spettanti ai soppressi Enti Provinciali per il turismo di Perugia e Terni può essere affidato dalla Giunta regionale alle Aziende autonome di turismo, in ragione della rispettiva competenza territoriale.

     I rapporti finanziari conseguenti all'affidamento saranno regolati dai singoli atti che lo dispongono.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.